XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1846
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia del Tigullio nell'ambito
della regione Liguria, con capoluogo Chiavari.
2. La provincia del Tigullio, è costituita dai comuni di
Avegno, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza
Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno,
Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica,
Lumarzo, Mezzanego, Mocònesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero,
Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, San
Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano
d'Aveto, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio, Zoagli.
Art. 2.
1. La provincia di Genova, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procede alla
ricognizione della propria dotazione organica di personale e
delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai
fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al
territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova
provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale del Tigullio hanno luogo in
concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del
restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del
rinnovo anticipato degli organi della provincia di Genova.
4. Fino alle elezioni del presidente della provincia e del
consiglio provinciale del Tigullio, i provvedimenti necessari
per consentire il funzionamento della nuova provincia sono
adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Genova
e del Tigullio, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per la istituzione nella provincia del Tigullio
degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle
risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto
nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1, sono altresì individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente
legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di 2.375.700 euro a decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 5.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia del Tigullio per il finanziamento del
bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare
successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Genova,
in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente
per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due
popolazioni residenti interessate come risultante dall'ultima
rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di
statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione
alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni
successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto
provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti
sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della
titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo
stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio della provincia di Genova, dei fondi di
spettanza della provincia del Tigullio.
Art. 6.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'Ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello
Stato costituiti nell'ambito della provincia di Genova e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei
comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia del
Tigullio.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed
agli uffici della provincia del Tigullio a decorrere dalla
data del loro insediamento.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.