XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1834




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si interpreta nel senso che per legge si intendono anche provvedimenti generali di carattere normativo adottati da comuni e province in base alla autonomia loro riconosciuta dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché le ordinanze sindacali adottate in conformità ai predetti provvedimenti.



Frontespizio Relazione