XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1834
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.
689, si interpreta nel senso che per legge si intendono anche
provvedimenti generali di carattere normativo adottati da
comuni e province in base alla autonomia loro riconosciuta
dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché le ordinanze
sindacali adottate in conformità ai predetti provvedimenti.