XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1832
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Censimento degli immobili pubblici).
1. I comuni, entro e non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono al
censimento degli immobili di proprietà pubblica, non destinati
a finalità di edilizia economica e popolare, presenti sul loro
territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in
particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati
inutilizzati, al loro stato di manutenzione e allo stato di
manutenzione degli immobili utilizzati.
2. Dal censimento sono esclusi gli immobili
istituzionalmente adibiti ad edilizia economica e popolare di
proprietà dei comuni e degli istituti autonomi case popolari e
sono ricompresi, in particolare, gli immobili di proprietà di
regione, provincia e degli enti di assistenza e beneficienza
disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti
pubblici.
3. I comuni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approvano i programmi di recupero
integrale all'uso sociale del patrimonio pubblico inutilizzato
e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso
abitativo.
4. I programmi di cui al comma 3 possono essere realizzati
per intervento diretto del comune e, per una quota da definire
nell'ambito dei citati programmi, attraverso l'apporto dei
cittadini riuniti in cooperative di autorecupero formate da
soggetti senza casa e sfrattati.
Art. 2.
(Autorecupero di immobili).
1. I comuni, nell'ambito dei piani integrati e con
riferimento a quanto previsto dalla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
27 ottobre 1988, individuano gli immobili di loro proprietà o
di proprietà di altri enti pubblici o di privati da acquisire
e da recuperare con l'apporto dei cittadini associati in
cooperative di autorecupero formate da senza casa e sfrattati.
L'individuazione di detti immobili può avvenire anche al di
fuori dei piani attuativi richiamati ed essere oggetto di
programma specifico di recupero promosso dal comune, dalla
regione o dalla provincia nel cui territorio insiste
l'immobile da recuperare.
Art. 3.
(Bandi di assegnazione di immobili
soggetti ad autorecupero).
1. Al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai
programmi di recupero di cui all'articolo 2 il comune emana un
bando pubblico per l'assegnazione di alloggi da ristrutturare
aperto a cooperative di autorecupero.
2. Il bando dovrà contenere:
a) l'indicazione del numero degli immobili
soggetti a recupero e la loro ubicazione;
b) i requisiti soggettivi degli aspiranti
assegnatari associati in cooperative di autorecupero
corrispondenti ai requisiti per l'accesso all'edilizia
agevolata;
c) i requisiti delle cooperative di autorecupero
per la partecipazione al bando, le condizioni contrattuali
della assegnazione e i criteri di assegnazione dei fabbricati
alle cooperative di autorecupero.
3. Entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, il
comune rende pubblico l'elenco delle cooperative di
autorecupero a cui vanno assegnati gli immobili oggetto del
bando.
4. Le cooperative di autorecupero, alle quali sono stati
assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo, entro i
successivi due mesi assegnano al loro interno gli alloggi,
secondo criteri stabiliti dalla assemblea dei soci, a coloro
che posseggono i requisiti per l'accesso all'edilizia
agevolata.
5. Qualora entro i termini di cui al comma 4 le
cooperative non abbiano effettuato le assegnazioni, provvede
il comune sulla base dei criteri di assegnazione previsti
dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica.
Art. 4.
(Convenzione per l'assegnazione
di immobili in autorecupero).
1. Gli immobili in degrado da recuperare ad uso abitativo
vengono assegnati a cooperative di autorecupero o consorzi tra
le stesse per mezzo di una convenzione con la quale la
cooperativa o il consorzio di cooperative si impegnano a
realizzare l'intervento di recupero in tempi certi tramite la
partecipazione diretta agli oneri economici e col lavoro
stesso dei soci, salvo il diritto di rivalersi del valore
delle opere eseguite sul canone di locazione.
2. Nella convenzione devono essere stabiliti: il valore,
valutato in base ai capitolati di appalto per lavori analoghi,
delle opere a carico delle cooperative di autorecupero o dei
consorzi tra le stesse; l'ammontare del canone di locazione
per singolo alloggio definito sulla base della normativa
regionale in materia di determinazione di canoni per
l'edilizia residenziale pubblica; il periodo di tempo durante
il quale il socio assegnatario sconterà in conto canone di
locazione il valore delle opere realizzate; gli impegni della
amministrazione comunale nella realizzazione di parte degli
interventi di recupero; le penali e i motivi della rescissione
del contratto in caso di inadempienze.
3. La cooperativa di autorecupero o il consorzio tra le
stesse è direttamente responsabile della esecuzione a regola
d'arte dei lavori di recupero. Dal momento della fine dei
lavori, di cui si dà atto con verbale firmato dal presidente
della cooperativa e da un rappresentante dell'amministrazione
comunale, i soci assegnatari sono direttamente responsabili
del pagamento degli oneri, delle spese accessorie e del canone
di locazione.
Art. 5.
(Realizzazione dell'autorecupero).
1. Il progetto di recupero è redatto a cura degli uffici
tecnici dell'amministrazione comunale in collaborazione
diretta con le cooperative di autorecupero o loro consorzi.
L'amministrazione comunale può delegare la redazione del
progetto direttamente alla cooperativa; in tale caso il valore
del progetto è computato per il 50 per cento a carico della
cooperativa di autorecupero e per il restante 50 per cento a
carico dell'amministrazione comunale.
2. Sono in ogni caso di competenza dell'amministrazione
comunale i lavori inerenti: le fondazioni; le coperture; gli
interventi di consolidamento e di rifacimento dei solai; gli
impianti elettrici, idrici, di riscaldamento e similari fino
al pavimento del piano terra; il rifacimento delle
facciate.
3. Sono di competenza delle cooperative di autorecupero o
loro consorzi i pavimenti, gli intonaci, i serramenti interni
ed esterni, gli impianti esterni.
4. La convenzione stipulata tra le cooperative di
autorecupero o loro consorzi e l'amministrazione comunale
regola con apposito capitolato di appalto i lavori di
competenza delle cooperative di autorecupero o loro
consorzi.
5. La direzione dei lavori è di competenza della
cooperativa di autorecupero sotto la diretta sorveglianza
dell'amministrazione comunale.
6. Al fine del computo del valore del lavoro erogato dai
soci assegnatari della cooperativa di autorecupero questo è
valutato sulla base della paga oraria prevista dai contratti
collettivi di categoria dei lavoratori dipendenti
relativamente alle mansioni corrispondenti.
7. Gli oneri per i materiali ed ogni altro onere
aggiuntivo relativo ai lavori di competenza delle cooperative
di autorecupero sono a carico delle stesse.
8. Le cooperative di autorecupero possono, al fine di
realizzare l'intervento, ricorrere a ditte o professionisti
per una parte dei lavori non superiore al 20 per cento del
valore dei lavori.
Art. 6.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei loro fondi per i programmi di
edilizia economica e popolare, definiscono la quota di
stanziamento destinato all'autorecupero di immobili in degrado
da destinare ad uso abitativo.
2. I comuni sono tenuti a presentare alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano i piani di
autorecupero di immobili in stato di degrado. La regione
approva i piani entro e non oltre due mesi dal ricevimento dei
suddetti piani.
3. I piani di autorecupero presentati dai comuni devono
contenere una scheda per ogni edificio interessato con la
quantificazione della spesa prevista suddivisa tra gli
interventi di competenza dell'amministrazione comunale e gli
interventi di competenza delle cooperative di autorecupero o
loro consorzi.
4. Nell'approvare i piani la regione assegna nell'ambito
dei fondi destinati all'edilizia sovvenzionata e agevolata
finanziamenti ai comuni presentatori dei piani di recupero.
Contestualmente la regione dispone i fondi relativi alla
accensione dei mutui agevolati da assegnarsi alle cooperative
di autorecupero assegnatarie degli interventi.
5. Le cooperative di autorecupero o i consorzi tra le
stesse hanno accesso ai fondi destinati ai singoli interventi
sulla base della assegnazione degli immobili da recuperare da
parte dell'amministrazione comunale.
6. I comuni possono comunque procedere ad interventi di
autorecupero anche con fondi propri e senza la assistenza di
mutui agevolati per le cooperative di autorecupero.