XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1828




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di 13.427.879 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel triennio 2001-2003.
        2. Ai fini di cui al comma 1 la quota per l'anno 2001 resta determinata in 5.164.569 euro.
        3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. L'importo di 13.427.879 euro di cui all'articolo 1 è così ripartito:

                a) 4.131.655 euro, di cui 2.065.828 euro per l'anno 2001, per i contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

                b) 9.296.224 euro, di cui 3.098.741 euro per l'anno 2001, per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti.
        2. La somma di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnata, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi di rispettiva competenza:

                a) quanto a 5.164.569 euro alla regione Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste;

                b) quanto a 4.131.655 euro alla regione Veneto e al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.


Art. 3.

        1. Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è ulteriormente elevato di 16.527 euro per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di 12.395 euro per le ipotesi di cui al sesto comma del citato articolo 4 della legge n. 1457 del 1963, in favore dei proprietari che, alla data del 1^ gennaio 1985, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo.
        2. L'aumento di cui al comma 1 è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziato la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidato o da liquidare posteriormente al 1^ gennaio 1985, indipendentemente dalla perizia originariamente approvata.
        3. L'aumento di cui ai commi 1 e 2 non è concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano successivamente ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.
        4. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA del 4 per cento.


Art. 4.

        1. I termini di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ricostruzione delle unità immobiliari private deve essere comunque completata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina i sindaci dei comuni interessati commissari straordinari per l'ultimazione e la liquidazione completa delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche sia private, da effettuare nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 13.427.879 euro per il triennio 2001-2003, si provvede, quanto a lire 10 mila milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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