XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1828
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di
ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont,
in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo
1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dall'articolo 5 della
legge 19 dicembre 1973, n. 837, dall'articolo 1 della legge 8
giugno 1978, n. 306, e dall'articolo 1 della legge 10 maggio
1983, n. 190, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di
13.427.879 euro da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel triennio
2001-2003.
2. Ai fini di cui al comma 1 la quota per l'anno 2001
resta determinata in 5.164.569 euro.
3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati
secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n.
306, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. L'importo di 13.427.879 euro di cui all'articolo 1 è
così ripartito:
a) 4.131.655 euro, di cui 2.065.828 euro per
l'anno 2001, per i contributi di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, ai
fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà
privata;
b) 9.296.224 euro, di cui 3.098.741 euro per
l'anno 2001, per il finanziamento delle opere di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e
successive modificazioni, con priorità per le opere
igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti
viari al servizio degli abitanti.
2. La somma di cui alla lettera b) del comma 1 è
assegnata, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, per gli interventi di rispettiva
competenza:
a) quanto a 5.164.569 euro alla regione
Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato regionale alle opere
pubbliche di Trieste;
b) quanto a 4.131.655 euro alla regione Veneto e
al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.
Art. 3.
1. Il limite massimo dei contributi previsti dai commi
primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della
legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo
6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive
modificazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione
disposta dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e
successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 10
maggio 1983, n. 190, è ulteriormente elevato di 16.527 euro
per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di
12.395 euro per le ipotesi di cui al sesto comma del citato
articolo 4 della legge n. 1457 del 1963, in favore dei
proprietari che, alla data del 1^ gennaio 1985, non abbiano
ottenuto la emissione del decreto di concessione del
contributo.
2. L'aumento di cui al comma 1 è altresì concesso
proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziato la
ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo
liquidato o da liquidare posteriormente al 1^ gennaio 1985,
indipendentemente dalla perizia originariamente approvata.
3. L'aumento di cui ai commi 1 e 2 non è concesso a coloro
che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del
contributo, abbiano successivamente ottenuto o abbiano diritto
all'integrazione del contributo prevista dal primo comma
dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dal
secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n.
306, e successive modificazioni.
4. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione
pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi di
cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive
modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA del 4 per
cento.
Art. 4.
1. I termini di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio
1983, n. 190, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. La ricostruzione delle unità
immobiliari private deve essere comunque completata entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nomina i sindaci dei comuni interessati commissari
straordinari per l'ultimazione e la liquidazione completa
delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche sia
private, da effettuare nel termine di cinque anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 13.427.879 euro per il triennio 2001-2003, si
provvede, quanto a lire 10 mila milioni per l'anno 2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale", dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.