XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1826
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, concernente le detrazioni
dall'imposta sui redditi delle persone fisiche per oneri
relativi all'acquisto o alla costruzione dell'abitazione
principale, le parole: "7 milioni di lire", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "4590,79 euro".
2. All'articolo 13-bis, comma 1-ter, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, le parole: "5 milioni di lire" sono
sostituite dalle seguenti: "3060,52 euro".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 65.348,33 euro per il 2002, a 86.714.784,87 euro
per il 2003 e a 96.916.524,27 euro per il 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.