XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1826




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente le detrazioni dall'imposta sui redditi delle persone fisiche per oneri relativi all'acquisto o alla costruzione dell'abitazione principale, le parole: "7 milioni di lire", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "4590,79 euro".
        2. All'articolo 13-bis, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "5 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "3060,52 euro".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 65.348,33 euro per il 2002, a 86.714.784,87 euro per il 2003 e a 96.916.524,27 euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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