XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1824




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 532 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 532-bis. - (Condanna al pagamento delle spese). 1. - La sentenza che dichiara che l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, ovvero che il fatto non sussiste, ovvero che l'imputato non lo ha commesso, o che non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, pone a carico dello Stato il pagamento delle spese processuali relative ai procedimenti cui la sentenza si riferisce".



Frontespizio Relazione