XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1824
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 532 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 532-bis. - (Condanna al pagamento delle spese).
1. - La sentenza che dichiara che l'azione penale non
doveva essere iniziata o proseguita, ovvero che il fatto non
sussiste, ovvero che l'imputato non lo ha commesso, o che non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato,
pone a carico dello Stato il pagamento delle spese processuali
relative ai procedimenti cui la sentenza si riferisce".