XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1819
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
Nell'ambito della regione Basilicata, è istituita la
provincia di Melfi.
Art. 2.
1. La provincia di Melfi, con capoluogo Melfi, comprende i
comuni di: Atella, Banzi, Barile, Filiano, Forenza, Ginestra,
Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio,
Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vùlture, Ripacandina,
Ruvo del Monte, San Fele e Venosa.
Art. 3.
1. La provincia di Potenza, entro dodici mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede
alla ricognizione della propria dotazione organica di
personale e delibera lo stato di consistenza del proprio
patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da
effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in
proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti
alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale di Melfi hanno luogo in
concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del
restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del
rinnovo anticipato degli organi della provincia di Potenza.
4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Melfi, i provvedimenti necessari per
consentire il funzionamento della nuova provincia sono
adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 4.
1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3
della presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di
Potenza e di Melfi, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 5.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per la istituzione nella provincia di Melfi degli
uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse
rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella
loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 3 delle risorse rese disponibili dalla presente
legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministeri interessati, è autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di 23.750 euro a decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
Art. 6.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Melfi, il Ministero dell'interno,
per il primo anno solare successivo alla data di insediamento
degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai
contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione
provinciale di Potenza, in via provvisoria, la quota parte da
attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione
alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate,
come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile
dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10
per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due
enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di
validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo
sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza
dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le
singole quote del contributo stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base di criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio della provincia di Potenza, dei fondi
di spettanza della provincia di Melfi.
Art. 7.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello
Stato costituiti nell'ambito della provincia di Potenza e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei
comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di
Melfi.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed
agli uffici della provincia di Melfi a decorrere dalla data
del loro insediamento.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.