XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1818




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 4, lettera c) dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "può inoltre svolgere le funzioni di ufficiale rogante nei trasferimenti di proprietà di beni mobili registrati;".


Art. 2.

        1. Al servizio di cui all'articolo 1 si applicano le tariffe previste dalla legge ed i relativi proventi sono interamente attribuiti al comune, che ne assicura la destinazione, in via prioritaria, per il finanziamento di interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale in genere.



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