XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1818
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 4, lettera c) dell'articolo 97 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "può inoltre svolgere le funzioni di
ufficiale rogante nei trasferimenti di proprietà di beni
mobili registrati;".
Art. 2.
1. Al servizio di cui all'articolo 1 si applicano le
tariffe previste dalla legge ed i relativi proventi sono
interamente attribuiti al comune, che ne assicura la
destinazione, in via prioritaria, per il finanziamento di
interventi di miglioramento della viabilità locale, della
segnaletica e della sicurezza stradale in genere.