XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1812
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Nuova apertura di una casa da gioco).
1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e
722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da
gioco in Lurisia Terme nel comune di Roccaforte Mondovì.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta regionale del Piemonte, su
richiesta del sindaco del comune di Roccaforte Mondovì, previa
delibera del consiglio comunale.
Art. 2.
(Regolamento).
1. La regione Piemonte adotta, entro due mesi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento
per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
prevedendo il divieto di accesso per i minori e per i militari
che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della
regione;
b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere
autorizzati;
c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;
d) le disposizioni relative alla correttezza della
gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della
stessa da parte degli organi competenti;
e) le modalità e la durata della concessione della
gestione a soggetti privati o a società a capitale privato, le
garanzie per l'appalto e le cauzioni, le qualità morali ed
economiche del concessionario e del personale addetto, le
modalità di riscossione e i relativi controlli, le
fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario
deve prestare a copertura degli impegni assunti, il potere di
revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle
condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per
la pubblica amministrazione.
Art. 3.
(Titolarità dell'esercizio).
1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta
al comune di Roccaforte Mondovì.
2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito
nelle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il prefetto competente rilascia un apposito nulla osta
per gli eventuali soci privati.
Art. 4.
(Ripartizione dei proventi).
1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco
sono ripartiti secondo le seguenti modalità:
a) il 40 per cento al comune di Roccaforte
Mondovì, con obbligo per l'amministrazione comunale di
destinarne la metà ad attività promozionali turistiche;
b) il 20 per cento alla provincia di Cuneo, che ne
destina l'importo ad attività promozionali turistiche;
c) il 20 per cento alla regione Piemonte, che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio;
d) il 20 per cento alla comunità montana Valli
Monregalesi, di cui fa parte il comune di Roccaforte Mondovì,
per attività sociali, assistenziali e culturali.
Art. 5.
(Servizio di cassa).
1. Al servizio di cassa della casa da gioco in Lurisia
Terme nel comune di Roccaforte Mondovì si applicano le
disposizioni vigenti per le banche al fine di prevenire
operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita
ed, in particolare, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, ed il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Disposizioni comuni).
1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e
funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati
pubblici.
2. Il concessionario o i soci della società
concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio
sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque
operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di
cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed al testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.