XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1812




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Nuova apertura di una casa da gioco).

        1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco in Lurisia Terme nel comune di Roccaforte Mondovì.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale del Piemonte, su richiesta del sindaco del comune di Roccaforte Mondovì, previa delibera del consiglio comunale.


Art. 2.

(Regolamento).

        1. La regione Piemonte adotta, entro due mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

                a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo il divieto di accesso per i minori e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

                b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati;

                c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

                d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;
                e) le modalità e la durata della concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato, le garanzie per l'appalto e le cauzioni, le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto, le modalità di riscossione e i relativi controlli, le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti, il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.


Art. 3.

(Titolarità dell'esercizio).

        1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Roccaforte Mondovì.
        2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito nelle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        3. Il prefetto competente rilascia un apposito nulla osta per gli eventuali soci privati.


Art. 4.

(Ripartizione dei proventi).

        1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti secondo le seguenti modalità:

                a) il 40 per cento al comune di Roccaforte Mondovì, con obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche;

                b) il 20 per cento alla provincia di Cuneo, che ne destina l'importo ad attività promozionali turistiche;

                c) il 20 per cento alla regione Piemonte, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;
                d) il 20 per cento alla comunità montana Valli Monregalesi, di cui fa parte il comune di Roccaforte Mondovì, per attività sociali, assistenziali e culturali.


Art. 5.

(Servizio di cassa).

        1. Al servizio di cassa della casa da gioco in Lurisia Terme nel comune di Roccaforte Mondovì si applicano le disposizioni vigenti per le banche al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita ed, in particolare, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.


Art. 6.

(Disposizioni comuni).

        1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.
        2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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