XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1810
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento
fiscale dei titoli azionari, è abrogato.
2. La legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni, è
abrogata.
3. L'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni, recante istituzione della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, è abrogato.
4. Gli articoli da 10 a 24 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, e successive modificazioni, recanti norme
sull'istituzione e sui compiti dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e poteri conoscitivi e consultivi
dell'Autorità, sono abrogati.
5. Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, è
abrogato.
6. Gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, recanti norme riguardanti la vigilanza sui fondi
pensione, e successive modificazioni, sono abrogati.
7. Gli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, recanti norme sull'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, e successive modificazioni, sono abrogati.
8. La legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni, recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità e istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità,
è abrogata.
9. Gli articoli da 30 a 33 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni, recante norme sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, sono abrogati.
10. L'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni, recante istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo, è abrogato.
Art. 2.
1. Le funzioni svolte dalle Autorità soppresse ai sensi
dell'articolo 1 sono trasferite ai Ministeri competenti per
materia o di riferimento sulla base di appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri.