XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1794




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal Fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate ad altre idonee iniziative dirette a fronteggiare le malattie congenite e acquisite che comportano trombofilia e che richiedono un permanente monitoraggio della coagulazione del sangue associato alla prescrizione giornaliera della terapia anticoagulante, terapia considerata di alto interesse sociale.
        2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti:

                a) al miglioramento delle modalità di cura dei soggetti che eseguono terapia cronica con farmaci anticoagulanti orali o con eparina;

                b) alla prevenzione delle complicanze emorragiche e trombotiche conseguenti alla terapia con farmaci anticoagulanti;

                c) ad agevolare l'inserimento dei pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti nelle attività scolastiche, sportive, lavorative;

                d) ad agevolare il reinserimento sociale dei soggetti colpiti da gravi complicanze a causa della loro patologia di base o della terapia con farmaci anticoagulanti;

                e) a migliorare l'educazione e la conoscenza sociali generali per la conduzione della terapia con farmaci anticoagulanti;

                f) a favorire l'educazione sanitaria del soggetto in terapia con farmaci anticoagulanti, nonché dei familiari e dei conviventi dello stesso;

                g) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi coinvolti nella terapia con farmaci anticoagulanti.


Art. 2.

        1. Ai fini della prevenzione delle complicanze e della corretta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari e gli altri strumenti di programmazione di cui all'articolo 1 indicano alle aziende sanitarie locali, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per:

                a) individuare le patologie che necessitano di terapia con farmaci anticoagulanti;

                b) programmare gli interventi sanitari sulle patologie individuate ai sensi della lettera a).

        2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali si avvalgono dei centri di sorveglianza anticoagulati, ove costituiti, riuniti nella Federazione centri sorveglianza anticoagulati, in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali.
        3. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di terapia con farmaci anticoagulanti.


Art. 3.

        1. Al fine di migliorare le modalità di cura delle patologie di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le aziende sanitarie locali, oltre ai centri di sorveglianza anticoagulati, ove costituiti, provvedono a fornire gratuitamente ai soggetti che ne abbiano necessità la terapia con farmaci anticoagulanti, nonché altri eventuali presìdi sanitari idonei, a condizione che sia garantito il diretto controllo della terapia stessa da parte del competente personale sanitario.

Art. 4.

        1. Ogni soggetto affetto da una patologia che richiede terapia cronica con farmaci anticoagulanti deve essere fornito di una tessera personale che attesti tale condizione. Il modello della tessera deve corrispondere alle indicazioni stabilite con proprio decreto dal Ministro della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. I soggetti muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita delle prestazioni da parte dei centri di sorveglianza anticoagulati e dei presìdi sanitari di cui all'articolo 3, nonché di quanto altro ritenuto necessario ai fini terapeutici.


Art. 5.

        1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della rispettiva programmazione sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono interventi per:

                a) l'istituzione di servizi specialistici per l'assistenza ai pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti, secondo parametri che tengono conto della densità della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di residenza nonché dell'incidenza delle malattie che comportano trombofilia richiedenti terapia anticoagulante nell'ambito regionale o provinciale;

                b) l'istituzione di centri di sorveglianza della terapia anticoagulante a livello ospedaliero nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico.

        2. I criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale relativamente a strutture e parametri organizzativi dei centri di sorveglianza anticoagulati, nonché i criteri di diagnosi e terapia devono essere armonizzati con i criteri definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità.
        3. I centri di sorveglianza anticoagulati svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

                a) analisi del sangue in International normalize ratio INR o in tempo di tromboplastina parziale PTT;

                b) prescrizione terapeutica della dose giornaliera del farmaco anticoagulante;

                c) servizio di consulenza per il medico di base e per le altre strutture ove sono assistiti pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti;

                d) servizio di consulenza alle divisioni e ai servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri di pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti;

                e) addestramento, istruzione, educazione del paziente in terapia con farmaci anticoagulanti;

                f) collaborazione con le aziende sanitarie locali per tutti i problemi di politica sanitaria riguardanti la terapia con farmaci anticoagulanti.


Art. 6.

        1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della rispettiva programmazione sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono interventi per la opportuna formazione del personale operante nelle aziende sanitarie locali sul tema della terapia anticoagulante orale, anche mediante istruzione ed aggiornamento professionali, utilizzando a tale fine i centri di sorveglianza anticoagulati.


Art. 7.

        1. La terapia con farmaci anticoagulanti in assenza di complicanze invalidanti, non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali.


Art. 8.

        1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, le aziende sanitarie locali si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nelle forme e con i limiti previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni.


Art. 9.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 258.228.450 euro per il triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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