XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1791
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle pratiche elusive attuate attraverso Stati e territori a
fiscalità privilegiata, di seguito denominata "Commissione"
con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle normative vigenti
in materia;
b) verificare lo stato di recepimento delle
raccomandazioni e delle indicazioni espresse dalle principali
organizzazioni internazionali in merito alla introduzione nel
nostro ordinamento di disposizioni volte ad eliminare la
concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati e, conseguentemente,
eliminare il presupposto per la costituzione di regimi fiscali
preferenziali, e promuovere le iniziative legislative ed
amministrative necessarie;
c) individuare le connessioni tra le seguenti
attività: evasione fiscale internazionale, competizione
fiscale dannosa, riciclaggio dei capitali di provenienza
illecita, formulando le proposte di carattere legislativo e
amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle
intese internazionali, per rendere più coordinata e incisiva
l'iniziativa dello Stato;
d) rafforzare gli strumenti di prevenzione e di
repressione, soprattutto in vista della fase finale del
passaggio alla moneta unica europea e ai rischi di una
accelerazione delle operazioni di riciclaggio;
e) verificare la congruità della normativa vigente
per la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative
messe in atto anche da gruppi del terrorismo
internazionale.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni
dalla data della sua istituzione e presenta al Parlamento la
relazione finale entro i successivi due mesi. Per quanto
concerne la lettera d) di cui al presente articolo,
relativa alla fase finale del passaggio alla moneta unica
europea, la Commissione può riferire alle Camere ogni volta
che lo ritenga opportuno.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Testimonianze).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti
e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,
anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la
Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei
deputati.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.