XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1791




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle pratiche elusive attuate attraverso Stati e territori a fiscalità privilegiata, di seguito denominata "Commissione" con il compito di:

            a) verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia;

            b) verificare lo stato di recepimento delle raccomandazioni e delle indicazioni espresse dalle principali organizzazioni internazionali in merito alla introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni volte ad eliminare la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati e, conseguentemente, eliminare il presupposto per la costituzione di regimi fiscali preferenziali, e promuovere le iniziative legislative ed amministrative necessarie;

            c) individuare le connessioni tra le seguenti attività: evasione fiscale internazionale, competizione fiscale dannosa, riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato;

            d) rafforzare gli strumenti di prevenzione e di repressione, soprattutto in vista della fase finale del passaggio alla moneta unica europea e ai rischi di una accelerazione delle operazioni di riciclaggio;

            e) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative messe in atto anche da gruppi del terrorismo internazionale.
        2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua istituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi due mesi. Per quanto concerne la lettera d) di cui al presente articolo, relativa alla fase finale del passaggio alla moneta unica europea, la Commissione può riferire alle Camere ogni volta che lo ritenga opportuno.
        3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Art. 2.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 3.

(Testimonianze).

        1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.


Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

        1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
        2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 5.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 6.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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