XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1782




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il Parco marino della Riviera dei cedri.
        2. L'estensione provvisoria del Parco č limitata a nord dalla scogliera di Fiuzzi in Praia a Mare e a sud dallo Scoglio della Regina in Acquappesa.
        3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, č affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in conformitā ai princėpi di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 394 del 1991.


Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee), sono inserite le seguenti:

            "ee-bis) Riviera dei cedri;

                ee-ter) Scogliera di Coreca di Amantea;

                ee-quater) Secche di Amendolara;

                ee-quinquies) Costa Viola".


Art. 3.

        1. La regione Calabria trasferisce ai comuni compresi fra Tortora ed Amantea la proprietā dei beni del demanio marittimo, forestale e fluviale ubicati nel territorio dei comuni medesimi e non rientranti nell'area del Parco marino della Riviera dei cedri.

Art. 4.

        1. La regione Calabria, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, d'intesa con l'Ente parco, e sentiti gli organismi locali e statali interessati, cura, all'interno del proprio piano regionale per le aree protette, tutte le iniziative volte alla tutela, allo sviluppo, al coordinamento delle risorse naturali, ambientali, marittime, forestali, fluviali e culturali di cui l'intera zona č portatrice.



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