XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1782
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il Parco marino della Riviera dei
cedri.
2. L'estensione provvisoria del Parco č limitata a nord
dalla scogliera di Fiuzzi in Praia a Mare e a sud dallo
Scoglio della Regina in Acquappesa.
3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla
costituzione dell'Ente parco, ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, č affidata ad un
apposito comitato di gestione istituito dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in conformitā ai
princėpi di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 394 del
1991.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, dopo la lettera ee), sono inserite le
seguenti:
"ee-bis) Riviera dei cedri;
ee-ter) Scogliera di Coreca di Amantea;
ee-quater) Secche di Amendolara;
ee-quinquies) Costa Viola".
Art. 3.
1. La regione Calabria trasferisce ai comuni compresi fra
Tortora ed Amantea la proprietā dei beni del demanio
marittimo, forestale e fluviale ubicati nel territorio dei
comuni medesimi e non rientranti nell'area del Parco marino
della Riviera dei cedri.
Art. 4.
1. La regione Calabria, avvalendosi dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente, d'intesa con l'Ente parco, e
sentiti gli organismi locali e statali interessati, cura,
all'interno del proprio piano regionale per le aree protette,
tutte le iniziative volte alla tutela, allo sviluppo, al
coordinamento delle risorse naturali, ambientali, marittime,
forestali, fluviali e culturali di cui l'intera zona č
portatrice.