XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1781
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo
può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge contenenti misure di immediata
attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I
provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno
stesso alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione e non possono essere riproposti se non nella
forma del disegno di legge. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Il Governo non può con decreti aventi forza di legge
rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, attribuire
deleghe legislative a norma dell' articolo 76 o poteri
regolamentari".