XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1780
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I giudici onorari di tribunale già in servizio quali
vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di
titolare e in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, conservano l'incarico a tempo indeterminato e
comunque non oltre il settantaduesimo anno di età, a
condizione che alla medesima data di entrata in vigore:
a) abbiano concretamente svolto attività
giurisdizionale durante i trienni nei quali hanno esercitato
l'incarico e comunque per almeno dieci anni;
b) non esercitino né abbiano mai esercitato
durante l'incarico la professione forense né altra attività
retribuita;
c) siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura e non
abbiano superato il cinquantesimo anno di età.
Art. 2.
1. Ai giudici onorari di cui all'articolo 1 è corrisposto
lo stipendio spettante agli uditori giudiziari.
Art. 3.
1. L'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 1 è
effettuato con apposita attestazione rilasciata dal presidente
del tribunale presso cui i giudici onorari di cui al medesimo
articolo 1 prestano servizio. Ad essi sono altresì estese
tutte le disposizioni vigenti relative al personale non di
ruolo dello Stato.