XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1779




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della provincia di Aversa).

        1. E' istituita la provincia di Aversa nell'ambito della regione Campania.


Art. 2.

(Composizione della provincia di Aversa).

        1. La provincia di Aversa, con capoluogo Aversa, è costituita dai seguenti venti comuni: Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, S. Arpino, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.


Art. 3.

(Elezione degli organi provinciali).

        1. L'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Aversa ha luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. L'elezione per il rinnovo degli organi della provincia di Aversa ha luogo in concomitanza con l'elezione per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.


Art. 4.

(Nomina di un commissario governativo).

        1. Fino all'elezione degli organi provinciali, i provvedimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
        2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all'insediamento degli organi elettivi della nuova provincia.


Art. 5.

(Adempimenti amministrativi).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Campania, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia di Aversa degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1^ gennaio 2001, ricopra un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alla provincia di Caserta.
        2. I Ministri competenti provvedono alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.


Art. 6.

(Attribuzione per competenza di atti ed affari
amministrativi).

        1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di inizio del funzionamento della provincia di Aversa presso l'ufficio territoriale del Governo e presso gli altri uffici ed organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Caserta e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti uffici ed organi della provincia di Aversa.


Art. 7.

(Risorse finanziarie della provincia di Aversa).

        1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Aversa per il finanziamento delle spese, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Caserta in via provvisoria la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.


Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 9.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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