XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1779
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della provincia di Aversa).
1. E' istituita la provincia di Aversa nell'ambito della
regione Campania.
Art. 2.
(Composizione della provincia di Aversa).
1. La provincia di Aversa, con capoluogo Aversa, è
costituita dai seguenti venti comuni: Aversa, Carinaro, Casal
di Principe, Casaluce, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa,
Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella,
Parete, S. Arpino, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino,
Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa
Literno.
Art. 3.
(Elezione degli organi provinciali).
1. L'elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Aversa ha luogo entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'elezione per il rinnovo degli organi della provincia
di Aversa ha luogo in concomitanza con l'elezione per il
rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello
Stato.
Art. 4.
(Nomina di un commissario governativo).
1. Fino all'elezione degli organi provinciali, i
provvedimenti necessari per la costituzione ed il
funzionamento degli uffici della nuova amministrazione
provinciale sono adottati da un commissario nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno.
2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino
all'insediamento degli organi elettivi della nuova
provincia.
Art. 5.
(Adempimenti amministrativi).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto,
sentita la regione Campania, adottano i provvedimenti
necessari alla istituzione nella provincia di Aversa degli
uffici periferici dell'amministrazione dello Stato,
utilizzando il personale che, alla data del 1^ gennaio 2001,
ricopra un posto in organico nelle corrispondenti sedi
relative alla provincia di Caserta.
2. I Ministri competenti provvedono alle occorrenti
variazioni dei ruoli del personale delle rispettive
amministrazioni.
Art. 6.
(Attribuzione per competenza di atti ed affari
amministrativi).
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data
di inizio del funzionamento della provincia di Aversa presso
l'ufficio territoriale del Governo e presso gli altri uffici
ed organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia
di Caserta e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui
all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei
corrispondenti uffici ed organi della provincia di Aversa.
Art. 7.
(Risorse finanziarie della provincia di Aversa).
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Aversa per il finanziamento delle
spese, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare
successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali
ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Caserta
in via provvisoria la quota parte da attribuire al nuovo ente
per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni
residenti interessate e, per il restante 10 per cento, in
proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli
anni successivi si provvede alla verifica di validità del
riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli
investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione
della titolarità dei beni ai quali le singole quote del
contributo stesso si riferiscono.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi
uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico
del bilancio dei rispettivi Ministeri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.