XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1773
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi
corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei
confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione
amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno emesso ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati
corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive
modificazioni. Sono validi ai sensi e per gli effetti della
legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti
di cui al presente articolo ed i relativi crediti
formativi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non comportano oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.