XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1772
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n.
95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30 aprile
1999, n. 120, è sostituito dai seguenti:
"2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere assolto agli obblighi scolastici;
c) godere dell'elettorato attivo e passivo;
d) non aver compiuto il sessantaseiesimo anno di
età;
e) non svolgere lavoro dipendente a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale, non esercitare attività
di impresa o di libera professione e non essere pensionato.
2-bis. La persona estratta per l'ufficio di
scrutatore ha l'obbligo di rinunziare alla nomina se essa
avviene in periodo nel quale svolge attività di lavoro
dipendente anche a tempo parziale, attività di impresa o di
libera professione o di prestazione di lavoro coordinata e
continuativa".
Art. 2.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 marzo
1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30
aprile 1999, n. 120, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nella domanda di cui al comma 1 l'elettore
deve dichiarare:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere assolto agli obblighi
scolastici;
c) di godere dell'elettorato attivo e passivo;
d) di non aver compiuto il sessantaseiesimo anno
di età;
e) di non svolgere lavoro dipendente a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale, di non esercitare
attività di impresa o di libera professione e di non essere
pensionato;
f) di assumere l'obbligo di rinunciare all'ufficio
di scrutatore in caso di nomina in periodo nel quale svolge
attività di lavoro dipendente anche a tempo parziale, attività
di impresa o di libera professione o di prestazione di lavoro
coordinata e continuativa.
1-ter. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di
cui alla lettera e) del comma 1-bis l'interessato
deve segnalarlo all'ufficio elettorale comunale ai fini della
cancellazione dalla lista".
Art. 3.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 marzo
1989, n. 95, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"3-bis. tra il trentesimo ed il ventiseiesimo giorno
antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione
elettorale comunale provvede ad una revisione straordinaria
dell'albo degli scrutatori, provvedendo agli adempimenti
previsti dai commi 2 e 3".
Art. 4.
1. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come
sostituito dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta
la seguente:
"b-bis) coloro i quali sono stati estratti per
svolgere le funzioni di scrutatore, sono esclusi dalle
estrazioni per la successiva tornata elettorale. La
consultazione articolata con l'eventuale ballottaggio è
considerata unica consultazione";
b) al comma 3, dopo le parole: "grave impedimento
ad assolvere l'incarico" sono inserite le seguenti: "o
l'obbligo di astensione di cui alla lettera f) del comma
1-bis dell'articolo 3";
c) dopo il comma 3, come modificato dalla lettera
b) del presente comma, è inserito il seguente:
"3-bis. La persona iscritta all'albo di cui
all'articolo 1 che violi l'obbligo di astensione di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, lettera f), oltre
all'eventuale applicazione di sanzioni penali per aver
dichiarato il falso, è cancellato dall'albo stesso e non può
essere ivi reinserito per un periodo di 5 anni".