XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1772




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, è sostituito dai seguenti:

        "2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

                a) essere elettore del comune;

                b) avere assolto agli obblighi scolastici;

                c) godere dell'elettorato attivo e passivo;

                d) non aver compiuto il sessantaseiesimo anno di età;

                e) non svolgere lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, non esercitare attività di impresa o di libera professione e non essere pensionato.

            2-bis. La persona estratta per l'ufficio di scrutatore ha l'obbligo di rinunziare alla nomina se essa avviene in periodo nel quale svolge attività di lavoro dipendente anche a tempo parziale, attività di impresa o di libera professione o di prestazione di lavoro coordinata e continuativa".


Art. 2.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. Nella domanda di cui al comma 1 l'elettore deve dichiarare:

                a) di essere cittadino italiano;

                b) di avere assolto agli obblighi scolastici;
                c) di godere dell'elettorato attivo e passivo;

                d) di non aver compiuto il sessantaseiesimo anno di età;

                e) di non svolgere lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di non esercitare attività di impresa o di libera professione e di non essere pensionato;

                f) di assumere l'obbligo di rinunciare all'ufficio di scrutatore in caso di nomina in periodo nel quale svolge attività di lavoro dipendente anche a tempo parziale, attività di impresa o di libera professione o di prestazione di lavoro coordinata e continuativa.

            1-ter. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui alla lettera e) del comma 1-bis l'interessato deve segnalarlo all'ufficio elettorale comunale ai fini della cancellazione dalla lista".


Art. 3.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "3-bis. tra il trentesimo ed il ventiseiesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale provvede ad una revisione straordinaria dell'albo degli scrutatori, provvedendo agli adempimenti previsti dai commi 2 e 3".


Art. 4.

        1. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

                "b-bis) coloro i quali sono stati estratti per svolgere le funzioni di scrutatore, sono esclusi dalle estrazioni per la successiva tornata elettorale. La consultazione articolata con l'eventuale ballottaggio è considerata unica consultazione";

                b) al comma 3, dopo le parole: "grave impedimento ad assolvere l'incarico" sono inserite le seguenti: "o l'obbligo di astensione di cui alla lettera f) del comma 1-bis dell'articolo 3";

                c) dopo il comma 3, come modificato dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

                "3-bis. La persona iscritta all'albo di cui all'articolo 1 che violi l'obbligo di astensione di cui all'articolo 3, comma 1-bis, lettera f), oltre all'eventuale applicazione di sanzioni penali per aver dichiarato il falso, è cancellato dall'albo stesso e non può essere ivi reinserito per un periodo di 5 anni".



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