XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1770




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 46, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        "4-bis). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37, gli enti pubblici territoriali possono assumere la progettazione e l'esecuzione degli interventi di restauro su beni culturali siti nel proprio territorio, previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali nelle forme di cui al comma 4 e nel rispetto della competenza di quest'ultimo in materia di approvazione del progetto e di vigilanza sui lavori. Le relative spese, poste a carico degli enti medesimi, possono essere finanziate con mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti";

            b) all'articolo 86, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        "6-bis). Qualora il concessionario sia un ente pubblico territoriale, questo può finanziare le spese necessarie mediante ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti".



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