XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1770
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente:
"4-bis). Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 37, gli enti pubblici territoriali possono
assumere la progettazione e l'esecuzione degli interventi di
restauro su beni culturali siti nel proprio territorio, previa
intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali
nelle forme di cui al comma 4 e nel rispetto della competenza
di quest'ultimo in materia di approvazione del progetto e di
vigilanza sui lavori. Le relative spese, poste a carico degli
enti medesimi, possono essere finanziate con mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti";
b) all'articolo 86, dopo il comma 6, è aggiunto il
seguente:
"6-bis). Qualora il concessionario sia un ente
pubblico territoriale, questo può finanziare le spese
necessarie mediante ricorso a mutui della Cassa depositi e
prestiti".