XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1767




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I

ISTITUZIONE DEL PARCO
PALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA


Art. 1.

        1. E' istituito il Parco paleontologico di Pietraroja, in provincia di Benevento.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione Campania, l'università degli studi di Benevento e l'amministrazione comunale del comune di Pietraroja, provvede, con proprio decreto, alla delimitazione del comprensorio del Parco di cui al comma 1, anche ricomprendendo eventualmente parte del territorio di comuni limitrofi.


Art. 2.

        1. Salvo quanto disposto dal titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il comprensorio del Parco paleontologico di Pietraroja è realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalità:

                a) tutela e valorizzazione del patrimonio paleontologico ricompreso nell'area del Parco medesimo e diffusione della sua conoscenza;

                b) esecuzione di scavi e di ricerche da condurre all'interno dell'area delimitata al fine di elevare il livello di conoscenza e di fruibilità della stessa;

                c) realizzazione di spazi di servizio ai fini dell'attività di monitoraggio dell'area;
                d) realizzazione di itinerari turistico-culturali, con relativa predisposizione di servizi per gli utenti;

                e) promozione di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato, limitatamente ai residenti in provincia di Benevento, per attività di tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione del patrimonio paleontologico.


Art. 3.

        1. La gestione del Parco paleontologico di Pietraroja è affidata ad un apposito Ente parco.
        2. L'Ente parco di cui al comma 1 ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto, per quanto di rispettiva competenza, alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.


Art. 4.

        1. Sono organi dell'Ente parco di cui all'articolo 3:

                a) il presidente;

                b) il consiglio direttivo;

                c) il collegio dei revisori dei conti;

                d) il comitato scientifico.

        2. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tra cinque nominativi proposti dal presidente della regione Campania, sentite l'amministrazione provinciale di Benevento e l'amministrazione comunale di Pietraroja. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.
        3. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici componenti nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il presidente della regione Campania, l'amministrazione provinciale di Benevento e l'amministrazione comunale di Pietraroja.
        4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ed è costituito da quattro componenti scelti tra funzionari del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze di cui uno in qualità di presidente del collegio, uno dalla regione Campania, ed uno dall'amministrazione provinciale di Benevento.
        5. Il comitato scientifico, il cui funzionamento è disciplinato dallo statuto dell'Ente parco, svolge funzioni di consulenza nei confronti del consiglio direttivo ai fini della definizione del quadro di riferimento scientifico e delle linee di orientamento per la ricerca, la conoscenza, la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio del Parco paleontologico di Pietraroja.
        6. Lo statuto dell'Ente parco definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.


Art. 5.

        1. Le risorse finanziarie dell'Ente parco, destinate alle finalità istitutive, sono:

                a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

                b) i contributi della regione Campania e degli enti pubblici;
                c) i contributi e i finanziamenti per specifici progetti;

                d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 10 e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

                e) gli eventuali redditi patrimoniali;

                f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

                g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

                h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle norme regolamentari;

                i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.

        2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche dell'Ente parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tale fine la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quella di altra natura e provenienza.


CAPO II

ISTITUZIONE DEL MUSEO PALEONTOLOGICO DELLA VALLE TELESINA


Art. 6.

        1. E' istituito il Museo paleontologico della Valle Telesina, di seguito denominato "Museo", con sede in uno dei comuni della Valle Telesina ricompresi nel territorio della provincia di Benevento, da individuare previa intesa tra la regione Campania e la provincia di Benevento, sentiti i comuni interessati.

Art. 7.

        1. Il Museo raccoglie, conserva, valorizza ed assicura la pubblica fruizione di beni e di reperti paleontologici, promuovendo tutte le iniziative utili allo svolgimento di tali compiti.


Art. 8.

        1. Il Museo è gestito secondo le intese raggiunte nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Campania, la provincia di Benevento e un consorzio, allo scopo istituito, tra i comuni della Valle Telesina ricompresi nella provincia di Benevento possono consorziarsi tra loro ed ammettere alla gestione del Museo con deliberazione unanime, altri enti o soggetti privati, con un numero di rappresentanti non superiore al 40 per cento della complessiva consistenza dell'organo di gestione.


CAPO III

COPERTURA FINANZIARIA


Art. 9.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 2.582.884 di euro per l'anno 2002, 516.457 euro per l'anno 2003 e 413.165 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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