XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1767
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
ISTITUZIONE DEL PARCO
PALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA
Art. 1.
1. E' istituito il Parco paleontologico di Pietraroja, in
provincia di Benevento.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentiti la regione Campania,
l'università degli studi di Benevento e l'amministrazione
comunale del comune di Pietraroja, provvede, con proprio
decreto, alla delimitazione del comprensorio del Parco di cui
al comma 1, anche ricomprendendo eventualmente parte del
territorio di comuni limitrofi.
Art. 2.
1. Salvo quanto disposto dal titolo II della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il
comprensorio del Parco paleontologico di Pietraroja è
realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalità:
a) tutela e valorizzazione del patrimonio
paleontologico ricompreso nell'area del Parco medesimo e
diffusione della sua conoscenza;
b) esecuzione di scavi e di ricerche da condurre
all'interno dell'area delimitata al fine di elevare il livello
di conoscenza e di fruibilità della stessa;
c) realizzazione di spazi di servizio ai fini
dell'attività di monitoraggio dell'area;
d) realizzazione di itinerari turistico-culturali,
con relativa predisposizione di servizi per gli utenti;
e) promozione di corsi di formazione professionale
finalizzati alla preparazione di personale qualificato,
limitatamente ai residenti in provincia di Benevento, per
attività di tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione
del patrimonio paleontologico.
Art. 3.
1. La gestione del Parco paleontologico di Pietraroja è
affidata ad un apposito Ente parco.
2. L'Ente parco di cui al comma 1 ha personalità di
diritto pubblico ed è sottoposto, per quanto di rispettiva
competenza, alla vigilanza del Ministro per i beni e le
attività culturali e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio.
Art. 4.
1. Sono organi dell'Ente parco di cui all'articolo 3:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il comitato scientifico.
2. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, tra cinque
nominativi proposti dal presidente della regione Campania,
sentite l'amministrazione provinciale di Benevento e
l'amministrazione comunale di Pietraroja. Il presidente ha la
legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività,
esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio
direttivo, e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili,
che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella
seduta successiva.
3. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da
dodici componenti nominati con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il
presidente della regione Campania, l'amministrazione
provinciale di Benevento e l'amministrazione comunale di
Pietraroja.
4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il
riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le
norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti
di contabilità dell'Ente, approvati, con proprio decreto, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali. Il collegio dei
revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, ed è costituito da quattro
componenti scelti tra funzionari del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti, designati: due dal Ministro
dell'economia e delle finanze di cui uno in qualità di
presidente del collegio, uno dalla regione Campania, ed uno
dall'amministrazione provinciale di Benevento.
5. Il comitato scientifico, il cui funzionamento è
disciplinato dallo statuto dell'Ente parco, svolge funzioni di
consulenza nei confronti del consiglio direttivo ai fini della
definizione del quadro di riferimento scientifico e delle
linee di orientamento per la ricerca, la conoscenza, la
conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
del Parco paleontologico di Pietraroja.
6. Lo statuto dell'Ente parco definisce in ogni caso
l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione
popolare e le forme di pubblicità degli atti.
Art. 5.
1. Le risorse finanziarie dell'Ente parco, destinate alle
finalità istitutive, sono:
a) i contributi ordinari e straordinari dello
Stato;
b) i contributi della regione Campania e degli
enti pubblici;
c) i contributi e i finanziamenti per specifici
progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni
liberali in denaro di cui agli articoli 10 e 110-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla
legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le
altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e
promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da
inosservanze delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione
all'attività del parco.
2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche
dell'Ente parco è sottoposta al controllo della Corte dei
conti. A tale fine la gestione delle risorse pubbliche è
contabilizzata separatamente da quella di altra natura e
provenienza.
CAPO II
ISTITUZIONE DEL MUSEO PALEONTOLOGICO DELLA VALLE TELESINA
Art. 6.
1. E' istituito il Museo paleontologico della Valle
Telesina, di seguito denominato "Museo", con sede in uno dei
comuni della Valle Telesina ricompresi nel territorio della
provincia di Benevento, da individuare previa intesa tra la
regione Campania e la provincia di Benevento, sentiti i comuni
interessati.
Art. 7.
1. Il Museo raccoglie, conserva, valorizza ed assicura la
pubblica fruizione di beni e di reperti paleontologici,
promuovendo tutte le iniziative utili allo svolgimento di tali
compiti.
Art. 8.
1. Il Museo è gestito secondo le intese raggiunte
nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'articolo
150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, la
regione Campania, la provincia di Benevento e un consorzio,
allo scopo istituito, tra i comuni della Valle Telesina
ricompresi nella provincia di Benevento possono consorziarsi
tra loro ed ammettere alla gestione del Museo con
deliberazione unanime, altri enti o soggetti privati, con un
numero di rappresentanti non superiore al 40 per cento della
complessiva consistenza dell'organo di gestione.
CAPO III
COPERTURA FINANZIARIA
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 2.582.884 di euro per l'anno 2002,
516.457 euro per l'anno 2003 e 413.165 euro per l'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.