XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1765
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la festa nazionale degli alberi, quale
momento di elevazione culturale delle giovani generazioni e di
sensibilizzazione delle stesse alle esigenze di salvaguardia
del patrimonio boschivo ed ambientale nazionale.
2. La festa nazionale degli alberi si celebra nelle scuole
il 21 marzo e il 4 ottobre di ogni anno, d'intesa tra i
Ministeri interessati.
Art. 2.
1. Durante la celebrazione della festa degli alberi gli
alunni delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica
degli istituti e sotto la direzione tecnica e con l'impiego
delle risorse vivaistiche del Corpo forestale dello Stato,
procedono alla piantagione di specie arboree tipiche dei
rispettivi luoghi di residenza in aree individuate di intesa
con i comuni interessati, ivi comprese le pertinenze limitrofe
alle strutture scolastiche.
Art. 3.
1. In occasione della celebrazione della festa degli
alberi sono premiati i migliori componimenti in prosa o in
versi e le migliori opere grafiche, pittoriche o fotografiche
inerenti i temi scelti per la celebrazione della ricorrenza
nelle scuole.
2. Il Corpo forestale dello Stato provvede alla produzione
di audiovisivi e pubblicazioni atti a stimolare l'interesse e
l'impegno degli studenti verso la tutela dell'ambiente. Il
materiale didattico è divulgato in occasione della
celebrazione della festa nazionale degli alberi, anche nel
corso di appositi incontri con le scolaresche.
Art. 4.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, è emanato il
regolamento di attuazione della legge medesima, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.