XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1765




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la festa nazionale degli alberi, quale momento di elevazione culturale delle giovani generazioni e di sensibilizzazione delle stesse alle esigenze di salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale nazionale.
        2. La festa nazionale degli alberi si celebra nelle scuole il 21 marzo e il 4 ottobre di ogni anno, d'intesa tra i Ministeri interessati.


Art. 2.

        1. Durante la celebrazione della festa degli alberi gli alunni delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti e sotto la direzione tecnica e con l'impiego delle risorse vivaistiche del Corpo forestale dello Stato, procedono alla piantagione di specie arboree tipiche dei rispettivi luoghi di residenza in aree individuate di intesa con i comuni interessati, ivi comprese le pertinenze limitrofe alle strutture scolastiche.


Art. 3.

        1. In occasione della celebrazione della festa degli alberi sono premiati i migliori componimenti in prosa o in versi e le migliori opere grafiche, pittoriche o fotografiche inerenti i temi scelti per la celebrazione della ricorrenza nelle scuole.
        2. Il Corpo forestale dello Stato provvede alla produzione di audiovisivi e pubblicazioni atti a stimolare l'interesse e l'impegno degli studenti verso la tutela dell'ambiente. Il materiale didattico è divulgato in occasione della celebrazione della festa nazionale degli alberi, anche nel corso di appositi incontri con le scolaresche.

Art. 4.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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