XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1764
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il completamento della linea elettrificata
"Ferrovia dei due Mari" Porto d'Ascoli-Antrodoco-Rieti-Roma,
la società Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata a
realizzare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le tratte ferroviarie Ascoli
Piceno-Antrodoco e Rieti-Fara Sabina con relativi raccordi.
Art. 2.
1. Le fasi di realizzazione della linea ferroviaria di cui
all'articolo 1 devono essere articolate nel modo seguente:
a) realizzazione della linea diretta Rieti-Fara
Sabina di completamento alla ferrovia Rieti-Roma,
ammodernamento della tratta Rieti-Antrodoco-L'Aquila e
realizzazione di tutte le infrastrutturazioni ferroviarie che
ne ottimizzino l'esercizio;
b) realizzazione della tratta Antrodoco-Ascoli di
completamento alla ferrovia Porto d'Ascoli-Antrodoco e
ammodernamento della tratta Ascoli-Porto d'Ascoli.
Art. 3.
1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per
il completamento della linea ferroviaria di cui all'articolo
1, le disposizioni concernenti la conferenza di servizi di cui
all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, sono
prorogate di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), determinato
complessivamente in 300 milioni di euro nel triennio
2001-2003, in ragione di 50 milioni di euro per il 2001, 100
milioni di euro per il 2002 e 150 milioni di euro per il 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), determinato
complessivamente in 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.