XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1764




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per il completamento della linea elettrificata "Ferrovia dei due Mari" Porto d'Ascoli-Antrodoco-Rieti-Roma, la società Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata a realizzare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tratte ferroviarie Ascoli Piceno-Antrodoco e Rieti-Fara Sabina con relativi raccordi.


Art. 2.

        1. Le fasi di realizzazione della linea ferroviaria di cui all'articolo 1 devono essere articolate nel modo seguente:

                a) realizzazione della linea diretta Rieti-Fara Sabina di completamento alla ferrovia Rieti-Roma, ammodernamento della tratta Rieti-Antrodoco-L'Aquila e realizzazione di tutte le infrastrutturazioni ferroviarie che ne ottimizzino l'esercizio;

                b) realizzazione della tratta Antrodoco-Ascoli di completamento alla ferrovia Porto d'Ascoli-Antrodoco e ammodernamento della tratta Ascoli-Porto d'Ascoli.


Art. 3.

        1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per il completamento della linea ferroviaria di cui all'articolo 1, le disposizioni concernenti la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, sono prorogate di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), determinato complessivamente in 300 milioni di euro nel triennio 2001-2003, in ragione di 50 milioni di euro per il 2001, 100 milioni di euro per il 2002 e 150 milioni di euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
        2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), determinato complessivamente in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione