XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1760




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono vietati l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'utilizzo di animali, finalizzati allo svolgimento di esercizi e spettacoli del circo e dello spettacolo viaggiante.


Art. 2.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i circhi e gli spettacoli viaggianti che sono in possesso di uno o più animali devono darne comunicazione, specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominata: "amministrazione competente".
        2. Entro i successivi due mesi, previa verifica, l'amministrazione competente istituisce la "anagrafe nazionale degli animali detenuti in circhi e spettacoli viaggianti", anche al fine di procedere ad un loro riconoscimento con apposito sistema e rilasciare i relativi aiuti economici per una diversa e idonea collocazione degli stessi.


Art. 3.

        1. La commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha il compito di ricercare per gli animali censiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, una collocazione alternativa che ne garantisca il miglior mantenimento possibile, ad esclusione di altre strutture di spettacolo, nazionali e straniere. La commissione, previa indagine conoscitiva, decide sulla destinazione, in collaborazione con la Lega anti vivisezione, il World wildlife fund e altre associazioni per la protezione ed i diritti degli animali.


Art. 4.

        1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso stampa, radio, televisione ed altri mezzi di comunicazione, a diffondere una campagna di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione degli spettacoli che non fanno uso di animali. La campagna viene ripetuta in altre forme almeno nei due anni successivi.


Art. 5.

        1. La commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e presenta all'amministrazione competente una proposta di revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica per rendere gli impianti progressivamente in grado di non legare la propria sopravvivenza ai contributi statali.


Art. 6.

        1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 è punito con la sospensione della licenza per sei mesi e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da cinquemila a venticinquemila euro. Se il numero di animali è superiore a otto, si applica direttamente la sanzione maggiore.
        2. Chiunque contravviene al disposto dell'articolo 2, comma 1, è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi.

Art. 7.

        1. Oltre a quanto già previsto dal Fondo unico per lo spettacolo, per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 8.

        1. In tutte le norme vigenti la definizione "circo equestre" si intende modificata in "circo".



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