XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1760
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono vietati l'allevamento, la detenzione,
l'addestramento e l'utilizzo di animali, finalizzati allo
svolgimento di esercizi e spettacoli del circo e dello
spettacolo viaggiante.
Art. 2.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i circhi e gli spettacoli viaggianti che sono
in possesso di uno o più animali devono darne comunicazione,
specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza
alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo del
Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito
denominata: "amministrazione competente".
2. Entro i successivi due mesi, previa verifica,
l'amministrazione competente istituisce la "anagrafe nazionale
degli animali detenuti in circhi e spettacoli viaggianti",
anche al fine di procedere ad un loro riconoscimento con
apposito sistema e rilasciare i relativi aiuti economici per
una diversa e idonea collocazione degli stessi.
Art. 3.
1. La commissione consultiva per le attività circensi e lo
spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 1, comma 59, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha il
compito di ricercare per gli animali censiti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, una
collocazione alternativa che ne garantisca il miglior
mantenimento possibile, ad esclusione di altre strutture di
spettacolo, nazionali e straniere. La commissione, previa
indagine conoscitiva, decide sulla destinazione, in
collaborazione con la Lega anti vivisezione, il World
wildlife fund e altre associazioni per la protezione ed i
diritti degli animali.
Art. 4.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, in
collaborazione con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, provvede, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
attraverso stampa, radio, televisione ed altri mezzi di
comunicazione, a diffondere una campagna di informazione,
sensibilizzazione e pubblicizzazione degli spettacoli che non
fanno uso di animali. La campagna viene ripetuta in altre
forme almeno nei due anni successivi.
Art. 5.
1. La commissione consultiva per le attività circensi e lo
spettacolo viaggiante, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, predispone e presenta
all'amministrazione competente una proposta di revisione dei
meccanismi di contribuzione pubblica per rendere gli impianti
progressivamente in grado di non legare la propria
sopravvivenza ai contributi statali.
Art. 6.
1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1
è punito con la sospensione della licenza per sei mesi e, in
caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi o con
l'ammenda da cinquemila a venticinquemila euro. Se il numero
di animali è superiore a otto, si applica direttamente la
sanzione maggiore.
2. Chiunque contravviene al disposto dell'articolo 2,
comma 1, è punito con la sospensione della licenza di
spettacolo per sei mesi.
Art. 7.
1. Oltre a quanto già previsto dal Fondo unico per lo
spettacolo, per le finalità della presente legge è autorizzata
la spesa di 7.746.853 euro per l'anno 2002. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
1. In tutte le norme vigenti la definizione "circo
equestre" si intende modificata in "circo".