XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1753
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha la finalità di favorire la
sperimentazione e la promozione dell'utilizzo degli animali a
fini terapeutici (pet therapy).
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti l'ambito e le modalità di applicazione
dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono autorizzati programmi di ricerca e di
sperimentazione dell'utilizzo degli animali a fini
terapeutici.
4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di 5.164.569 euro
per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.