XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1753




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge ha la finalità di favorire la sperimentazione e la promozione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici (pet therapy).
        2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ambito e le modalità di applicazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici.
        3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati programmi di ricerca e di sperimentazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici.
        4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di 5.164.569 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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