XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1740




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il Corpo nazionale volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali, di seguito denominato "Corpo".
        2. Il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal quale è coordinato ed al quale risponde di tutti gli atti amministrativi riguardanti il servizio.
        3. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, svolgono funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dopo aver prestato giuramento presso l'autorità giudiziaria del distretto di appartenenza.
        4. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono muniti di tessera di riconoscimento di colore diverso, rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio su istanza degli organi di cui all'articolo 2.
        5. I volontari sono dotati di apposito distintivo di riconoscimento e paletta ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti la seguente denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Polizia ambientale e zoofila".


Art. 2.

        1. Il Corpo è costituito esclusivamente da personale segnalato, per gli ufficiali e per gli agenti, da organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, presenti in tutto il territorio della Repubblica, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2001, n. 361, e che abbiano ottenuto dalle competenti autorità l'autorizzazione ad indossare uniformi di foggia omogenea in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 230 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
        2. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono dotati di armamento di ordinanza in analogia a quanto previsto per quelli del Corpo forestale dello Stato.
        3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 devono operare nel settore della salvaguardia dell'ambiente e della protezione degli animali.
        4. Le finalità di cui al comma 3 devono essere dichiarate nell'atto costitutivo e nello statuto.


Art. 3.

        1. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo svolgono opera di prevenzione e repressione in materia di:

                a) tutela del paesaggio;

                b) tutela dell'ambiente urbano;

                c) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;

                d) salvaguardia e protezione degli animali;

                e) salvaguardia dei beni artistici e storici;

                f) sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne;

                g) osservanza delle normative sull'inquinamento atmosferico, idrologico e pedologico.

        2. Il Corpo vigila in particolare, di intesa con il Corpo forestale dello Stato, sulla difesa dei boschi dagli incendi.


Art. 4.

        1. Le organizzazioni di volontariato proponenti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo, prima di presentare l'elenco dei volontari da nominare, di fornire loro una adeguata preparazione tecnica e giuridica, organizzando appositi corsi di formazione e di aggiornamento con durata e cadenza annuale.
        2. Ai fini di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato richiedono il concorso delle regioni e degli uffici territoriali del Governo al fine di ricevere i supporti richiesti. Tali organi contribuiscono, inoltre, alla stesura dei programmi di formazione.


Art. 5.

        1. Le direzioni nazionali delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 forniscono i nominativi dei volontari al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, corredati da appositi curricula individuali.
        2. I responsabili degli organi territoriali, regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato rispondono dell'operato dei propri ufficiali ed agenti.


Art. 6.

        1. I responsabili degli organi territoriali, regionali e provinciali e delle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge, al fine di organizzare servizi in aree ricadenti in foreste demaniali, in parchi e riserve naturali, raggiungono le necessarie intese con il Corpo forestale dello Stato, con gli enti parco e con gli enti gestori.


Art. 7.

        1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del servizio provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio attraverso rimborsi di spese forfettari, predisposti sulla base di programmi preventivi presentati dalle direzioni nazionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge.
        2. Le spese di formazione e di aggiornamento per gli addetti al servizio di vigilanza sono a carico delle organizzazioni di volontariato.
        3. Gli enti locali e gli uffici territoriali del Governo, ciascuno per le proprie competenze, forniscono sostegno logistico, di docenza e bibliografico.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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