XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1740
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il Corpo nazionale volontario di polizia
ambientale e di protezione degli animali, di seguito
denominato "Corpo".
2. Il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, dal quale è
coordinato ed al quale risponde di tutti gli atti
amministrativi riguardanti il servizio.
3. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo, nominati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, svolgono
funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dopo aver
prestato giuramento presso l'autorità giudiziaria del
distretto di appartenenza.
4. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono muniti di
tessera di riconoscimento di colore diverso, rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio su
istanza degli organi di cui all'articolo 2.
5. I volontari sono dotati di apposito distintivo di
riconoscimento e paletta ai sensi del comma 5, dell'articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti la
seguente denominazione: "Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio - Polizia ambientale e zoofila".
Art. 2.
1. Il Corpo è costituito esclusivamente da personale
segnalato, per gli ufficiali e per gli agenti, da
organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, presenti
in tutto il territorio della Repubblica, che abbiano ottenuto
il riconoscimento da parte dello Stato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2001, n. 361, e che abbiano ottenuto dalle
competenti autorità l'autorizzazione ad indossare uniformi di
foggia omogenea in tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 230 del regolamento di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
2. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono dotati di
armamento di ordinanza in analogia a quanto previsto per
quelli del Corpo forestale dello Stato.
3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1
devono operare nel settore della salvaguardia dell'ambiente e
della protezione degli animali.
4. Le finalità di cui al comma 3 devono essere dichiarate
nell'atto costitutivo e nello statuto.
Art. 3.
1. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo svolgono opera di
prevenzione e repressione in materia di:
a) tutela del paesaggio;
b) tutela dell'ambiente urbano;
c) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;
d) salvaguardia e protezione degli animali;
e) salvaguardia dei beni artistici e storici;
f) sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla
pesca nelle acque interne;
g) osservanza delle normative sull'inquinamento
atmosferico, idrologico e pedologico.
2. Il Corpo vigila in particolare, di intesa con il Corpo
forestale dello Stato, sulla difesa dei boschi dagli
incendi.
Art. 4.
1. Le organizzazioni di volontariato proponenti di cui
all'articolo 2 hanno l'obbligo, prima di presentare l'elenco
dei volontari da nominare, di fornire loro una adeguata
preparazione tecnica e giuridica, organizzando appositi corsi
di formazione e di aggiornamento con durata e cadenza
annuale.
2. Ai fini di cui al comma 1 le organizzazioni di
volontariato richiedono il concorso delle regioni e degli
uffici territoriali del Governo al fine di ricevere i supporti
richiesti. Tali organi contribuiscono, inoltre, alla stesura
dei programmi di formazione.
Art. 5.
1. Le direzioni nazionali delle organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 2 forniscono i nominativi dei
volontari al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, corredati da appositi curricula
individuali.
2. I responsabili degli organi territoriali, regionali e
provinciali delle organizzazioni di volontariato rispondono
dell'operato dei propri ufficiali ed agenti.
Art. 6.
1. I responsabili degli organi territoriali, regionali e
provinciali e delle organizzazioni di volontariato di cui alla
presente legge, al fine di organizzare servizi in aree
ricadenti in foreste demaniali, in parchi e riserve naturali,
raggiungono le necessarie intese con il Corpo forestale dello
Stato, con gli enti parco e con gli enti gestori.
Art. 7.
1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del servizio
provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio attraverso rimborsi di spese forfettari,
predisposti sulla base di programmi preventivi presentati
dalle direzioni nazionali delle organizzazioni di volontariato
di cui alla presente legge.
2. Le spese di formazione e di aggiornamento per gli
addetti al servizio di vigilanza sono a carico delle
organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti locali e gli uffici territoriali del Governo,
ciascuno per le proprie competenze, forniscono sostegno
logistico, di docenza e bibliografico.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.