XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1723




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.


Art. 2.

        1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, piena ed intera esecuzione č data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformitā a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.
        2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie č uniformata ai princėpi della Carta di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.645 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione