XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1710




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Malattie a carattere sociale).

        1. Il morbo di Alzheimer, le altre demenze e tutte le malattie croniche invalidanti sono malattie a carattere prevalentemente sociale, con implicazioni sanitarie, economiche, giuridiche ed economiche.


Art. 2.

(Istituzione della rete dei servizi
socio-sanitari).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a definire linee guida per l'attivazione di una rete integrata di servizi socio-sanitari per l'assistenza alle persone affette da demenze o da altre demenze correlate, da erogare nelle aziende sanitarie a livello territoriale.
        2. La programmazione degli interventi assicura il coinvolgimento a pieno titolo, fin dall'inizio, delle famiglie e delle loro associazioni, avvalendosi, per un adeguato e reale raggiungimento dei risultati, soprattutto della loro collaborazione.
        3. Le regioni forniscono alle aziende sanitarie strutture, personale e strumentazioni in quantità proporzionali all'incidenza epidemiologica del morbo di Alzheimer e delle demenze correlate.


Art. 3.

(Organizzazione della rete dei servizi
socio-sanitari).

        1. La rete dei servizi socio-sanitari prevede servizi integrati e flessibili, in grado di rispondere ai bisogni del paziente e della sua famiglia nelle varie fasi della malattia, al fine di garantire il mantenimento dell'autosufficienza e la qualità della vita della persona affetta da demenza e della sua famiglia.
        2. In ogni distretto deve essere assicurata la presenza di una struttura, individuata dal direttore di distretto, che sia punto di accesso per gli utenti e di riferimento per gli operatori per la rilevazione dei bisogni, l'informazione, la comunicazione, il coordinamento e l'attivazione degli operatori.
        3. Il distretto deve coinvolgere tutti gli operatori necessari, in base alle loro competenze, rapportandosi soprattutto con il medico di famiglia, quale interfaccia principale con l'utente e la sua famiglia.
        4. Il distretto deve garantire, mediante appositi protocolli di intesa con le amministrazioni comunali, in maniera appropriata, equa, adeguata ed accessibile, i seguenti servizi, all'interno di una rete di solidarietà con tutte le forze presenti sul territorio:

                a) assistenza ospedaliera presso reparti specializzati di degenza;

                b) riabilitazione presso unità dedicate;

                c) riabilitazione in regime ambulatoriale;

                d) assistenza presso centri diurni;

                e) assistenza presso residenze sanitarie assistenziali;

                f) assistenza domiciliare integrata;

                g) assistenza farmacologica;

                h) assistenza protesica;

                i) assistenza medico-legale;

                l) supporto al nucleo familiare e agli addetti all'assistenza.


Art. 4.

(Attività di studio e di ricerca scientifica).

        1. Le regioni destinano appositi stanziamenti per la ricerca in collaborazione con le associazioni dei familiari e gli enti senza scopo di lucro preposti alla ricerca, prevenzione, cura ed assistenza delle persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre demenze correlate, per le attività di:

                a) indagine epidemiologica;

                b) ricerca di criteri uniformi e sempre più sofisticati per l'effettuazione di diagnosi precoce;

                c) ricerca per la prevenzione, cura e riabilitazione della malattia;

                d) prevenzione di patologie concomitanti e di complicazioni invalidanti;

                e) ricerca e monitoraggio delle metodiche di attività cognitive più adatte per l'ammalato e la famiglia in base alle varie fasi della malattia;

                f) promozione dell'educazione sanitaria alla popolazione circa i primi sintomi della malattia attraverso campagne d'informazione, corsi e seminari;

                g) corsi di formazione rivolti al personale addetto all'assistenza, a qualsivoglia titolo;

                h) redazione di una relazione semestrale sulle attività di ricerca svolte;

                i) ricerca di procedure sempre più semplici e funzionali;

                l) verifica dei livelli di qualità delle attività e delle strutture abilitate all'erogazione delle stesse mediante indicatori di qualità (di struttura, di processo e di risultato).


Art. 5.

(Ripartizione di fondi).

        1. Nella ripartizione dei fondi si tiene conto della popolazione residente nelle singole regioni e del numero dei malati affetti dal morbo di Alzheimer o da altre demenze correlate.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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