XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1705




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per la celebrazione a Como ed in altre città del centenario della nascita di Giuseppe Terragni è istituito un Comitato nazionale, di seguito denominato "Comitato", con il compito di coordinare tutte le iniziative da avviare dal 2002 al 2004 e di disporre in ordine al loro finanziamento, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'articolo 3.
        2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal direttore della Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della provincia di Como, dal sindaco di Como e dal presidente dell'associazione "Fondazione Giuseppe Terragni".
        3. Il Comitato ha il compito di recuperare, tutelare e promuovere la valorizzazione dei complessi architettonici, culturali, artistici e bibliografici nonché il contesto paesaggistico collegati alla figura ed all'opera di Giuseppe Terragni, per diffondere le conoscenze dei luoghi caratterizzati dall'influenza del movimento razionalista, attraverso ricerche, pubblicazioni, esposizioni ed ogni altro strumento utile a garantire la diffusione della conoscenza del movimento stesso.
        4. Il Comitato può acquisire la gestione dei complessi architettonici che costituiscono espressione del movimento razionalista ed eseguire ogni intervento utile alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici al fine di promuovere la fruizione a un flusso turistico dedicato.

Art. 2.

        1. Il Comitato ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede legale presso la "Casa del fascio" di Como.
        2. Sono organi del Comitato: il presidente, il consiglio esecutivo ed il collegio dei revisori dei conti.
        3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, ne coordina le attività ed esplica le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio esecutivo.
        4. Il consiglio esecutivo è formato dal presidente dell'associazione "Fondazione Giuseppe Terragni" e da dodici membri nominati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione Lombardia, la provincia di Como ed il comune di Como, secondo le seguenti modalità:

                a) due su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

                b) due su designazione del sindaco di Como;

                c) due su designazione del presidente della provincia di Como;

                d) due su designazione del presidente della giunta della regione Lombardia;

                e) quattro su designazione dell'associazione "Fondazione Giuseppe Terragni", scelti tra esponenti del mondo della cultura nazionale ed internazionale.

        5. Il consiglio esecutivo dà attuazione alle deliberazioni assunte dal Comitato e si occupa di predisporre ed attuare il programma delle manifestazioni.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.549.380 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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