XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1692




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di impedire ingressi con modalità non conformi a quelle stabilite dal presente testo unico, sono effettuati costanti e rigorosi controlli di tali valichi e dei confini nazionali".


Art. 2.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

            "1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che, essendovi entrati, siano incensurati, abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto e dimostrino di avere un'idonea collocazione abitativa".

        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il seguente:

        "2-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, il datore di lavoro deve presentare al questore della provincia in cui egli ha il domicilio fiscale denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che presenti la denuncia prima dell'iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non è punibile per i reati relativi al rapporto di lavoro denunciato. La denuncia esonera altresì il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti in materia previdenziale".

        3. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono inseriti i seguenti:

        "5-bis. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono altresì rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, se lo straniero viene condannato alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena.
            5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale. La disposizione di cui al comma 5-bis non si applica alle sanzioni sostitutive previste dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689".


Art. 3.

        1. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

        "3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale. La carta di soggiorno non può essere rilasciata e, se lo è stata, è revocata, se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale.
            3-bis. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente".


Art. 4.

        1. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto dispone il comma 1-bis dell'articolo 5".


Art. 5.

        1. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti" sono inserite le parole: "di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 12 del presente testo unico o".


Art. 6.

        1. Quando la richiesta del permesso di soggiorno è presentata ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il datore di lavoro deve sottoscrivere la richiesta del lavoratore ed esibire la documentazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro.



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