XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1692
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di impedire ingressi con modalità
non conformi a quelle stabilite dal presente testo unico, sono
effettuati costanti e rigorosi controlli di tali valichi e dei
confini nazionali".
Art. 2.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1 possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che,
essendovi entrati, siano incensurati, abbiano in corso un
rapporto di lavoro subordinato anche di fatto e dimostrino di
avere un'idonea collocazione abitativa".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il
seguente:
"2-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis e
con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, il
datore di lavoro deve presentare al questore della provincia
in cui egli ha il domicilio fiscale denuncia di instaurazione
del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che presenti la
denuncia prima dell'iscrizione del suo nominativo nel registro
di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non è
punibile per i reati relativi al rapporto di lavoro
denunciato. La denuncia esonera altresì il datore di lavoro
dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle
disposizioni vigenti in materia previdenziale".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono altresì rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, se lo straniero viene condannato
alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi
confronti il beneficio della sospensione condizionale della
pena.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis
si applica anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444, 445, 446,
447 e 448 del codice di procedura penale. La disposizione di
cui al comma 5-bis non si applica alle sanzioni
sostitutive previste dall'articolo 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689".
Art. 3.
1. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai
seguenti:
"3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che
nei confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380
nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381
del codice di procedura penale. La carta di soggiorno non può
essere rilasciata e, se lo è stata, è revocata, se lo
straniero viene condannato con sentenza alla pena della
reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il
beneficio della sospensione condizionale della pena. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi degli articoli 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di
procedura penale.
3-bis. Contro il rifiuto del rilascio della carta di
soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente".
Art. 4.
1. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le
parole: "ai sensi dell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti:
", salvo quanto dispone il comma 1-bis dell'articolo
5".
Art. 5.
1. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per
taluno dei delitti" sono inserite le parole: "di cui ai commi
1, 3 e 5 dell'articolo 12 del presente testo unico o".
Art. 6.
1. Quando la richiesta del permesso di soggiorno è
presentata ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 5 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'articolo 2 della presente legge, il datore di lavoro deve
sottoscrivere la richiesta del lavoratore ed esibire la
documentazione relativa all'instaurazione del rapporto di
lavoro.