XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1691




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 17 dell'articolo 4, le parole: ", stati di avanzamento" sono soppresse;

            b) al comma 1 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli enti all'interno dei quali operano più responsabili del procedimento possono prevedere una figura di raccordo che consenta uniformità dei comportamenti e coordinamento dell'attività tecnica";

            c) al comma 4 dell'articolo 17, dopo le parole: "definitivo ed esecutivo," sono inserite le seguenti: "e loro parti,";

            d) dopo il comma 2 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

        "2.1. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al netto degli oneri riflessi, che sono da intendere a carico delle amministrazioni";

            e) al comma 2-quater dell'articolo 18, le parole: "a mezzo di contratti a tempo determinato" sono soppresse;

            f) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

        "1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per gli appalti di importo non superiore a 300.000 euro. Per gli appalti di importo superiore a 300.000 euro la trattativa privata è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

                a) lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate tutelate ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
                b) ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti";

            g) al comma 7 dell'articolo 28, dopo le parole: "collaudo in corso d'opera" sono inserite le seguenti: ", salvi i casi in cui è previsto il certificato di regolare esecuzione ai sensi del comma 3,";

            h) al comma 1 dell'articolo 37-bis, dopo le parole: "parzialmente a carico dei promotori stessi" sono inserite le seguenti: "L'inserimento nella programmazione triennale avviene sulla base dello studio di fattibilità di cui all'articolo 14, comma 2, nel quale sono individuate anche le fonti di finanziamento".


Art. 2.

        1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle disposizioni della presente legge.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al regolamento adottato dal Ministro dei lavori pubblici, di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.



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