XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1691
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17 dell'articolo 4, le parole: ",
stati di avanzamento" sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 7 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "Gli enti all'interno dei quali
operano più responsabili del procedimento possono prevedere
una figura di raccordo che consenta uniformità dei
comportamenti e coordinamento dell'attività tecnica";
c) al comma 4 dell'articolo 17, dopo le parole:
"definitivo ed esecutivo," sono inserite le seguenti: "e loro
parti,";
d) dopo il comma 2 dell'articolo 18 è inserito il
seguente:
"2.1. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
considerati al netto degli oneri riflessi, che sono da
intendere a carico delle amministrazioni";
e) al comma 2-quater dell'articolo 18, le
parole: "a mezzo di contratti a tempo determinato" sono
soppresse;
f) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal
seguente:
"1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per
gli appalti di importo non superiore a 300.000 euro. Per gli
appalti di importo superiore a 300.000 euro la trattativa
privata è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e superfici architettoniche decorate tutelate ai sensi
del Testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
b) ripristino di opere già esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini
imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti";
g) al comma 7 dell'articolo 28, dopo le parole:
"collaudo in corso d'opera" sono inserite le seguenti: ",
salvi i casi in cui è previsto il certificato di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3,";
h) al comma 1 dell'articolo 37-bis, dopo le
parole: "parzialmente a carico dei promotori stessi" sono
inserite le seguenti: "L'inserimento nella programmazione
triennale avviene sulla base dello studio di fattibilità di
cui all'articolo 14, comma 2, nel quale sono individuate anche
le fonti di finanziamento".
Art. 2.
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, il Governo provvede a
modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle
disposizioni della presente legge.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni
al regolamento adottato dal Ministro dei lavori pubblici, di
cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.