XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1678
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Piani generali di recupero urbanistico).
1. I comuni privi del piano regolatore generale possono
procedere all'approvazione di piani generali di recupero
urbanistico, riguardanti gli immobili edificati in assenza di
concessioni edilizie.
2. Agli immobili ricompresi nei piani generali di recupero
urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni.
Art. 2.
(Termine per l'approvazione dei piani).
1. I piani generali di recupero urbanistico di cui
all'articolo 1, comma 1, devono essere approvati entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di mancata approvazione, entro il predetto termine, il
comma 2 dell'articolo 1 si applica a tutti gli immobili
realizzati in regime di omessa approvazione del piano
regolatore generale da parte delle autorità competenti.