XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1678




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Piani generali di recupero urbanistico).

        1. I comuni privi del piano regolatore generale possono procedere all'approvazione di piani generali di recupero urbanistico, riguardanti gli immobili edificati in assenza di concessioni edilizie.
        2. Agli immobili ricompresi nei piani generali di recupero urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Termine per l'approvazione dei piani).

        1. I piani generali di recupero urbanistico di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere approvati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata approvazione, entro il predetto termine, il comma 2 dell'articolo 1 si applica a tutti gli immobili realizzati in regime di omessa approvazione del piano regolatore generale da parte delle autorità competenti.



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