XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1672




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soggetti e presupposti del diritto).

        1. Il dipendente pubblico o il libero professionista che sia stato sospeso dalle funzioni o dal servizio o dall'esercizio dell'attività professionale a causa di un procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è mantenuto nell'esercizio delle funzioni o del servizio o dell'attività professionale, oltre il limite massimo di età previsto dalla legislazione vigente, per un periodo di tempo pari a quello della sospensione subita.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, alle medesime condizioni, al dipendente pubblico e al libero professionista nei cui confronti siano pronunciati sentenza di non luogo a procedere o provvedimento di archiviazione.


Art. 2.

(Modalità per il riconoscimento del diritto).

        1. Il diritto di cui all'articolo 1 è riconosciuto dall'amministrazione o dall'Ordine professionale di appartenenza ad istanza dell'interessato da presentare sei mesi prima della scadenza del limite massimo di età previsto dalla legge ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1.


Art. 3.

(Rapporti con altre forme
di riparazione dell'errore giudiziario).

        1. Il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1 non preclude né limita qualunque altra forma di riparazione dell'errore giudiziario.

Art. 4.

(Norme transitorie).

        1. Per coloro che siano stati collocati in pensione o siano stati cancellati dall'albo professionale di appartenenza, anche a loro domanda, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo del mantenimento nell'esercizio delle funzioni o del servizio o dell'attività professionale di cui all'articolo 1 decorre dalla data del provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di riammissione nelle funzioni o nel servizio o della deliberazione dell'Ordine professionale di reiscrizione all'albo.
        2. Per i soggetti di cui al comma 1 il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Frontespizio Relazione