XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1672
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti e presupposti del diritto).
1. Il dipendente pubblico o il libero professionista che
sia stato sospeso dalle funzioni o dal servizio o
dall'esercizio dell'attività professionale a causa di un
procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di
assoluzione perché il fatto non sussiste, per non aver
commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o
non è previsto dalla legge come reato, è mantenuto
nell'esercizio delle funzioni o del servizio o dell'attività
professionale, oltre il limite massimo di età previsto dalla
legislazione vigente, per un periodo di tempo pari a quello
della sospensione subita.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, alle
medesime condizioni, al dipendente pubblico e al libero
professionista nei cui confronti siano pronunciati sentenza di
non luogo a procedere o provvedimento di archiviazione.
Art. 2.
(Modalità per il riconoscimento del diritto).
1. Il diritto di cui all'articolo 1 è riconosciuto
dall'amministrazione o dall'Ordine professionale di
appartenenza ad istanza dell'interessato da presentare sei
mesi prima della scadenza del limite massimo di età previsto
dalla legge ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1.
Art. 3.
(Rapporti con altre forme
di riparazione dell'errore giudiziario).
1. Il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1 non
preclude né limita qualunque altra forma di riparazione
dell'errore giudiziario.
Art. 4.
(Norme transitorie).
1. Per coloro che siano stati collocati in pensione o
siano stati cancellati dall'albo professionale di
appartenenza, anche a loro domanda, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, il periodo del
mantenimento nell'esercizio delle funzioni o del servizio o
dell'attività professionale di cui all'articolo 1 decorre
dalla data del provvedimento dell'amministrazione di
appartenenza di riammissione nelle funzioni o nel servizio o
della deliberazione dell'Ordine professionale di reiscrizione
all'albo.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 il termine per la
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2 decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge.