XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1670
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il trasferimento d'ufficio, nonché quello a domanda,
degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della
Guardia di finanza e alla Polizia di Stato presso le sedi e
gli uffici delle province di Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria e
Trapani, dà diritto all'alloggio di servizio o al rimborso del
suo equivalente economico ed al trattamento di missione, nella
misura integrale, come previsto dalle disposizioni vigenti,
per tutta la durata della permanenza, e comunque per un
periodo non superiore a quattro anni.
Art. 2.
1. Il trasferimento d'ufficio nonché quello a domanda
presso le sedi indicate all'articolo 1, dà diritto ad un
aumento degli emolumenti contrattuali degli appartenenti
all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e
alla Polizia di Stato, pari al 20 per cento, e per la durata
della permanenza presso le medesime sedi è valutato ai fini
dell'anzianità di servizio utile al raggiungimento dell'età
pensionabile, nonché di quella utile per la progressione di
carriera, in misura maggiorata di un quinto.