XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1663
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica italiana riconosce il valore
irrinunciabile della persona e dei suoi diritti umani,
economici, sociali e sindacali, nonché dell'integrità
ambientale, secondo quanto previsto nelle convenzioni
internazionali ratificate dall'Italia, ne vigila l'osservanza
e ne promuove l'applicazione anche attraverso la diffusione di
una cultura della democrazia economica e della responsabilità
da parte dei consumatori e delle imprese.
2. La Repubblica italiana promuove e sostiene ogni azione
a tutela dei diritti umani in ambito lavorativo, specie
dell'infanzia e dei minori, nel rispetto della Dichiarazione
universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948, e
della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989, e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176. Quale membro dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL), essa promuove la diffusione e il rispetto
dei principi e dei diritti enunciati nella Costituzione
dell'OIL e nell'annessa Dichiarazione di Filadelfia, del 10
maggio 1944, concernente le finalità e gli obiettivi dell'OIL,
nonché nelle convenzioni in materia di lavoro. La Repubblica
italiana promuove in particolare il rispetto della Convenzione
dell'OIL n. 138 del 1973 sull'età minima per l'assunzione
all'impiego, resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157;
della Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti
fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla
Conferenza internazionale del lavoro nella ottantaseiesima
sessione tenutasi a Ginevra il 18 giugno 1998; della
Convenzione dell'OIL n. 182, relativa alla proibizione delle
forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per
la loro eliminazione, e della raccomandazione n. 190 sullo
stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'OIL
durante la ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17
giugno 1999, rese esecutive con legge 25 maggio 2000, n. 148.
La Repubblica italiana rispetta, promuove e realizza, anche in
conformità alla Costituzione dell'OIL, i principi riguardanti
i diritti fondamentali recepiti nelle predette convenzioni,
relativi alla libertà di associazione e al riconoscimento
effettivo del diritto di contrattazione collettiva, alla
eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio,
alla abolizione effettiva del lavoro minorile ed alla
eliminazione della discriminazione in materia di impiego e
professione, nonché nelle convenzioni e nei trattati
internazionali bilaterali e multilaterali ratificati e vigenti
in materia di diritti civili e politici, diritti economici,
sociali e culturali, contro la tortura ed ogni altro
trattamento crudele, inumano e degradante, e in materia di
eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne,
di eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e di
tutela dei diritti dei minori.
3. Le imprese, nelle proprie attività all'estero, adottano
un codice di comportamento coerente con i princìpi affermati
dalle convenzioni di cui al comma 2.
Art. 2.
(Marchio di conformità sociale).
1. E' istituito un sistema di certificazione d'impresa,
finalizzato al rilascio di un marchio di conformità sociale,
attestante che l'impresa, nonché i fornitori, i subfornitori e
i soggetti operanti su licenza della medesima, non impiegano,
né in Italia né all'estero, nell'attività lavorativa, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, minori soggetti all'obbligo
scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, o
comunque di età inferiore ai quindici anni.
2. Il marchio di conformità sociale di cui al comma 1 è
rilasciato su domanda ed a spese dell'impresa, sotto forma di
logotipo, da organismi di certificazione accreditati con
decreto del Ministro delle attività produttive.
3. La dichiarazione del responsabile dell'impresa relativa
alla rispondenza dell'impresa medesima ai requisiti di cui al
comma 1 costituisce condizione per il rilascio del marchio. La
dichiarazione, resa mediante la sottoscrizione di un testo
predisposto secondo modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, è
allegata al bilancio della società, di cui costituisce parte
integrante, e deve essere rinnovata annualmente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle attività produttive, d'intesa
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli
affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definiti le caratteristiche
tecniche del logotipo, compresa la durata di validità del suo
riconoscimento, e i criteri per l'accreditamento degli
organismi di certificazione di cui al comma 2, nonché le
modalità per il rilascio del marchio di conformità sociale,
improntate ai criteri della semplificazione, della
tempestività e del non aggravio degli adempimenti e degli
oneri burocratico-amministrativi per le imprese
richiedenti.
5. Il marchio di conformità sociale di cui al comma 2
riguarda l'impresa e non i singoli prodotti e può essere
richiesto anche per attività d'impresa svolte interamente
nell'ambito del territorio nazionale.
Art. 3.
(Incentivi e agevolazioni alle imprese).
1. Ferme restando le competenze trasferite alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
incentivi alle imprese ai sensi degli articoli 19, 30, comma
2, 31, 34, comma 3, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, il possesso del
marchio di conformità sociale di cui all'articolo 2 della
presente legge costituisce titolo di preferenza nella
concessione di contributi e di qualsiasi altra agevolazione a
favore delle imprese, a valere su fondi pubblici.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 2000, n.
209. Incentivi e agevolazioni ai Paesi in via di
sviluppo).
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n.
209, dopo le parole: "mezzo di risoluzione delle controversie"
sono inserite le seguenti: ", ad impedire l'impiego di lavoro
minorile da parte delle imprese ubicate nel proprio
territorio".
2. Il rispetto delle convenzioni internazionali di cui
all'articolo 1 della presente legge è requisito essenziale per
il riconoscimento della qualifica di Paese prioritario
nell'ambito delle politiche e delle attività di cooperazione
allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica e
costituisce titolo di preferenza nell'utilizzo dei servizi
commerciali e finanziari dell'Istituto per il commercio con
l'estero (ICE), dell'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE), della Società per le imprese
all'estero (SIMEST), della Società finanziaria di cooperazione
economica con i Paesi dell'est europeo (FINEST) e delle camere
di commercio all'estero per l'interscambio con l'Italia, da
parte delle imprese estere interessate.
Art. 5.
(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287).
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e succesive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano anche in caso di violazione dei princìpi e delle
regole della libera concorrenza connesse al mancato rispetto,
in Italia o all'estero, dei fondamentali diritti umani,
economici, sociali e sindacali, indicati nelle convenzioni
internazionali ratificate dall'Italia";
b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Pratiche lesive della concorrenza di
carattere sociale). 1. - Sono considerati pratiche
lesive della concorrenza gli atti posti in essere dalle
imprese, in Italia o all'estero, in contrasto con i princìpi
in materia di diritti umani, economici, sociali e sindacali,
nonché di lavoro minorile, indicati nelle convenzioni
internazionali ratificate dall'Italia";
c) all'articolo 12, comma 1, le parole: "negli
articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "negli
articoli 2, 3 e 3-bis";
d) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "agli
articoli 2 o 3" sono inserite le seguenti: "o 3-bis";
e) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: "agli
articoli 2 o 3", sono inserite le seguenti: "o
3-bis".
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
rilascio del marchio di conformità sociale in violazione alle
disposizioni di cui alla presente legge è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro
a 50.000 euro.
2. L'attestazione del falso nella dichiarazione di cui al
comma 3 dell'articolo 2 è punita con la reclusione fino a due
anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Chiunque fa uso del marchio di conformità sociale in
violazione alle disposizioni di cui alla presente legge è
punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da
5.000 euro a 50.000 euro.
4. Il giudice ordina la pubblicazione della sentenza su
uno o più quotidiani a diffusione nazionale.
5. La condanna per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3
comporta la perdita del marchio di conformità sociale e la
restituzione degli incentivi e delle agevolazioni
eventualmente percepiti dall'impresa ai sensi dell'articolo
3.
Art. 7.
(Consulta in tema di conformità sociale e lavoro
minorile).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Consulta in tema di conformità sociale e lavoro
minorile, di seguito denominata "Consulta".
2. La Consulta è composta da quindici membri, di cui:
a) quattro rappresentanti di associazioni
imprenditoriali;
b) quattro rappresentanti di sindacati;
c) quattro rappresentanti di associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge
30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, nonché di
organismi di cooperazione internazionale e per la difesa dei
diritti umani;
d) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
delle attività produttive, degli affari esteri e del lavoro e
delle politiche sociali.
3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera d),
sono nominati dai rispettivi Ministri.
4. I rappresentanti degli enti di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2 sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione degli
enti medesimi.
5. I membri della Consulta durano in carica due anni e non
possono essere nominati per più di due volte.
6. La Consulta elegge al suo interno il presidente e un
segretario. Le decisioni sono assunte a maggioranza
semplice.
7. Ai membri della Consulta sono riconosciuti il rimborso
delle spese di viaggio e un gettone di presenza il cui importo
è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Ai membri della Consulta che siano lavoratori
dipendenti, sia pubblici che privati, sono garantiti adeguati
permessi non retribuiti.
8. La Consulta programma, per conto e su indicazione del
Governo:
a) campagne pubblicitarie volte a diffondere la
conoscenza del marchio di conformità sociale;
b) campagne di sensibilizzazione dei consumatori e
degli imprenditori, nazionali ed esteri, sul rispetto delle
convenzioni internazionali in tema di diritti del lavoro;
c) iniziative volte a sensibilizzare l'opinione
pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro
minorile nel mondo;
d) campagne volte al sostegno di iniziative
istituzionali e della società civile in favore del
miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie e
delle comunità povere, incluse le azioni volte alla
riabilitazione dei bambini lavoratori italiani e stranieri.
9. E' istituito presso la Consulta il registro nazionale
delle imprese certificate di cui al comma 2 dell'articolo
2.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7, determinato nella misura
massima di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.