XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1662
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica, riconoscendo che l'esercizio della
funzione di capitale di Stato durante l'età moderna ha
concentrato, nelle città capoluogo di provincia, quantità
ingenti di beni culturali che necessitano di particolari cure
per la conservazione e valorizzazione, ne garantisce la
tutela.
Art. 2.
1. I musei, le biblioteche e gli archivi statali,
esistenti nelle città di cui all'articolo 1, sono inseriti in
una apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni
economiche e di personale.
Art. 3.
1. Nel rispetto delle singole autonomie, sono favorite
forme di collaborazione tra i musei, le biblioteche e gli
archivi statali delle città di cui all'articolo 1 ed analoghe
istituzioni, dipendenti da enti locali, ecclesiastici o
privati, al fine di favorire la conservazione, l'utilizzazione
e la valorizzazione dei beni culturali ivi conservati.
Art. 4.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali
effettua il censimento dei beni artistici, librari ed
archivistici esistenti presso enti pubblici, ecclesiastici e
privati, situati nelle città di cui all'articolo 1, al fine
della loro catalogazione e conservazione, anche tramite
l'utilizzazione di strumenti informatici.
Art. 5.
1. Nelle città di cui all'articolo 1 è istituita una
consulta, formata da enti ed istituzioni pubbliche,
ecclesiastiche e private, al fine di studiare le modalità
migliori per la conservazione ed il restauro dei monumenti e
dei beni culturali esistenti.
Art. 6.
1. Sono istituiti, anche in collaborazione con le
università più vicine, in ciascuna delle città di cui
all'articolo 1, corsi di diploma universitario in archivistica
e diplomatica, in biblioteconomia ed in conservazione di beni
culturali.
Art. 7.
1. I teatri delle città di cui all'articolo 1 possono
ottenere particolari incentivi al fine di organizzare stagioni
di significativo contenuto culturale, in armonia con la
tradizione esistente nella città.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si fa fronte mediante l'utilizzazione di una quota
parte del gettito dell'8 per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche a diretta gestione statale, ai sensi
dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.