XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1645
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare i seguenti Protocolli alla Convenzione per la
protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre
1991:
a) Protocollo "Protezione della natura e tutela
del paesaggio", fatto a Chambèry il 20 dicembre 1994;
b) Protocollo "Agricoltura di montagna", fatto a
Chambèry il 20 dicembre 1994;
c) Protocollo "Pianificazione territoriale e
sviluppo sostenibile", fatto a Chambèry il 20 dicembre
1994;
d) Protocollo "Foreste montane", fatto a Brdo il
27 febbraio 1996;
e) Protocollo "Difesa del suolo", fatto a Bled il
16 ottobre 1998;
f) Protocollo "Turismo", fatto a Bled il 16
ottobre 1998;
g) Protocollo "Energia", fatto a Bled il 16
ottobre 1998;
h) Protocollo "Composizione delle controversie",
fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
i) Protocollo "Trasporti", fatto a Lucerna il 31
ottobre 2000.
Art. 2.
1. Piena e intera esecuzione è data ai Protocolli di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dai Protocolli
stessi.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 896.000.000 a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.