XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1642




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, in relazione ai ruoli ed ai settori di appartenenza, con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima.
        2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è abrogato.


Art. 2.

        1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

            "Art. 5. (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria, in relazione al ruolo di appartenenza, espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dalle altre leggi e regolamenti.
            2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno delle sezioni degli istituti penitenziari e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, all'attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti e internati e il servizio di piantonamento dei detenuti e internati ricoverati in luoghi esterni di cura; svolge attività di controllo su quanti sottoposti a qualsiasi misura restrittiva della libertà personale, sia essa cautelare o esecutiva della pena inflitta.
            3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia non può essere impiegato in compiti che non siano comunque direttamente connessi ai servizi di istituto, fatti salvi l'impiego ai sensi dell'articolo 16, commi secondo e terzo, della legge 1^ aprile 1981, n. 121, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale e l'esercizio delle funzioni di polizia stradale, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per le attività direttamente connesse ai compiti d'istituto".

        2. Ogni appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere reimpiegato in relazione ai compiti ed alle funzioni del proprio settore e del proprio ruolo di appartenenza.


Art. 3.

        1. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono sostituiti dai seguenti:

        "2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che espleta funzioni di polizia, da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni detentive deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, fatte salve situazioni di emergenza e di pericolo; in caso di rivolta il personale di sesso diverso può essere impegnato eccezionalmente per riportare l'ordine e la sicurezza nelle sezioni e per il tempo strettamente necessario.
            3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti settori:

            a) personale che espleta funzioni di polizia;

            b) personale che espleta funzioni psico-socio-pedagogiche;

            c) personale che espleta funzioni informatiche;
            d) personale che espleta funzioni amministrativo-contabili;

            e) personale che espleta funzioni sanitarie;

            f) personale che espleta funzioni tecniche".


Art. 4.

        1. Il Governo della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'amministrazione penitenziaria, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) istituzione di ruoli e previsioni per il personale che espleta funzioni psico-socio-pedagogiche, per il personale che espleta funzioni informatiche, per il personale che espleta funzioni amministrativo-contabili, per il personale che espleta funzioni sanitarie, per il personale che espleta funzioni tecniche, secondo i criteri direttivi di cui alla tabella A allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;

            b) suddivisione del personale che espleta funzioni di polizia nei seguenti ruoli:

                1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente, agente scelto, assistente, assistente capo;

                2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo;

                3) ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore;
                4) ruolo dei commissari: vice commissario, commissario, commissario capo;

                5) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale;

            c) previsione, in sede di prima attuazione della presente legge, che:

                1) il personale del ruolo ad esaurimento e dell'area C dell'amministrazione penitenziaria, dirigenti penitenziari e dirigenti di servizio sociale, sia inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti posizioni dell'istituendo ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, secondo le indicazioni della tabella B allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;

                2) il personale dirigente dell'amministrazione penitenziaria, dirigenti penitenziari e dirigenti di servizio sociale, sia inquadrato a domanda nelle corrispondenti posizioni dell'istituendo ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia;

                3) gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello, del ruolo ad esaurimento del soppresso Corpo degli agenti di custodia, siano inquadrati, a domanda, nelle corrispondenti posizioni dell'istituendo ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia;

                4) gli ufficiali, con i gradi di colonnello e di generale, del ruolo ad esaurimento del soppresso Corpo degli agenti di custodia, siano inquadrati a domanda nelle corrispondenti posizioni dell'istituendo ruolo dirigenziale del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, fino alla posizione di dirigente superiore;

                5) il personale del ruolo ad esaurimento, dell'area C e dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria che non intende transitare a domanda negli istituendi ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, possa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di transitare nei corrispondenti profili professionali di altre amministrazioni dello Stato, ovvero negli istituendi ruoli tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo di polizia penitenziaria, conservando il trattamento economico ad esso più favorevole e l'anzianità di servizio maturata nella posizioni funzionale;

                6) gli ufficiali del soppresso Corpo degli agenti di custodia che non intendono transitare, a domanda, negli istituendi ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia possano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di transitare in altri Corpi di polizia dello Stato ed essere inquadrati nelle corrispondenti posizioni funzionali;

                7) l'amministrazione penitenziaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzi corsi di formazione semestrali per il personale del ruolo ad esaurimento, dell'area C e dirigenziale, nonché per gli ufficiali del soppresso Corpo degli agenti di custodia, transitati ai sensi della presente legge nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, il cui passaggio al ruolo o alla posizione superiore non sia avvenuto previo corso-concorso;

                8) i posti vacanti nella posizione di dirigente superiore dell'istituendo ruolo dirigenziale del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia siano riempiti attraverso l'avanzamento, secondo l'ordine di graduatoria e l'anzianità, di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella posizione di primo dirigente;

                9) le vacanze dei posti nella posizione di primo dirigente dell'istituendo ruolo dirigenziale del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia siano riempite attraverso un corso-concorso cui possano partecipare tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nell'area C, posizione di direttore coordinatore, ovvero che abbiano maturato l'anzianità per l'accesso alla suddetta posizione;

                10) i posti resisi vacanti nell'area C, posizione di commissario capo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, a seguito della precedente progressione di carriera, siano coperti con l'avanzamento, per ordine di graduatoria ed anzianità di servizio, dal personale inquadrato nelle due posizioni iniziali di collaboratore d'istituto e direttore di istituto penitenziario area C, del personale dell'amministrazione penitenziaria;

                11) i posti resisi vacanti nell'area C, posizione di commissario del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, a seguito della precedente progressione di carriera, siano coperti, con l'avanzamento per ordine di graduatoria ed anzianità di servizio, dal personale inquadrato nella posizione iniziale relativa ai collaboratori d'istituto area C del personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria che, per mancanza di posti, non sia stato inquadrato nell'area C posizione di commissario capo a seguito di avanzamento, ovvero dal personale inquadrato nella posizione iniziale di vice commissario a seguito del corso-concorso previsto dal numero 12);

                12) i posti resisi vacanti nella posizione iniziale di vice commissario dell'istituendo ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia siano coperti attraverso un corso-concorso interno riservato per il 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. Il restante 30 per cento dei posti è riservato al personale appartenente al settore psico-socio-pedagogico. Le modalità del corso-concorso sono stabilite con apposito decreto del Ministro della giustizia;

            d) previsione che il personale di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia svolga le mansioni di cui all'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, al secondo comma dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto Presidente della repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e quelle previste da altre leggi;

            e) previsione che:

                1) per l'accesso al ruolo degli agenti assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori si applichino i criteri previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

                2) per l'accesso alla posizione iniziale del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, sia indetto pubblico concorso, secondo la vacanza dei posti determinatasi al 31 dicembre di ciascun anno. Al concorso possono partecipare, per il 50 per cento dei posti, tutti i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche. Il restante 50 per cento dei posti è riservato secondo i seguenti criteri: il 20 per cento agli ispettori del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso, almeno, del diploma di scuola media superiore; il 10 per cento al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso del diploma di laurea; il 10 per cento agli appartenenti all'area B che espletano funzioni psico-socio-pedagogiche, in possesso del diploma di scuola media superiore; il restante 10 per cento allo stesso personale in possesso del diploma di laurea;

            f) previsione dei seguenti livelli retributivi e posizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia:

                1) agente, agente scelto, assistente: area B, B2;

                2) assistente capo: area B, B3;

                3) vice sovrintendente: area B, B3;

                4) sovrintendente: area B, B3;
                5) sovrintendente capo: area C, C1;

                6) vice ispettore: area C, C1;

                7) ispettore: area C, C1;

                8) ispettore capo: area C, C1;

                9) ispettore superiore: area C, C1 e area C, C2, dal giorno prima a quello del collocamento in quiescenza;

                10) vice commissario: area C, C1;

                11) commissario: area C, C2;

                12) commissario capo: area C, C3;

            g) previsione che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinati gli organici ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 1, il medesimo Ministro indìca pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nei settori del personale che espleta funzioni tecniche, del personale che espleta funzioni informatiche, del personale che espleta funzioni psico-socio-pedagogiche, del personale che espleta funzioni amministrativo-contabili e del personale che espleta funzioni sanitarie;

            h) previsione che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emani uno o più decreti legislativi che consentano, a domanda e previa prova attitudinale, l'accesso al personale amministrativo dell'amministrazione penitenziaria ai corrispondenti ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, del personale che espleta funzioni informatiche, del personale che espleta funzioni psico-socio-pedagogiche, del personale che espleta funzioni amministrativo-contabili e del personale che espleta funzioni sanitarie;

            i) previsione che, in via transitoria, l'amministrazione penitenziaria per assolvere alle funzioni sanitarie, tecniche, amministrativo-contabili, informatiche, psico-socio-pedagogiche, continui ad avvalersi del personale amministrativo in servizio nella stessa amministrazione e dell'opera di professionisti esterni, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
        2. L'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.


Art. 5.

        1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione del ruolo speciale dei commissari del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia.
        2. Ai commissari del ruolo speciale di cui al comma 1 sono affidati compiti inerenti i servizi istituzionali e, in particolare, il servizio traduzione e piantonamenti dei detenuti, nonché attribuzioni destinate a non interferire con quelle proprie dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia.
        3. Le dotazioni organiche dei commissari del ruolo speciale di cui al comma 1 sono definite, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. L'accesso alla posizione iniziale del ruolo speciale dei commissari di cui al comma 1 avviene con modalità definite nel decreto legislativo di cui al comma 1 e comunque tenendo conto dei seguenti criteri:

            a) possibilità di accesso riservata alla posizione apicale del ruolo degli ispettori, posizione di ispettore superiore;

            b) possibilità di accesso per anzianità e merito.

        5. In sede di prima attuazione del presente articolo nel ruolo speciale dei commissari transitano anche in soprannumero, previo superamento di corso-concorso, tutti coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, appartenevano al ruolo degli ispettori.


Art. 6.

        1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari del personale del Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
        2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, si applicano le norme disciplinari in vigore.
        3. Le sanzioni disciplinari inflitte a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono condonate. Sono escluse dal condono disciplinare le sanzioni connesse a procedimento penale.


Art. 7.

        1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 8.

        1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

        "2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, è costituita una commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla creazione delle banche dati del Corpo di polizia penitenziaria, costituita in conformità alla commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, nonché recante norme per l'osservanza da parte del personale operante di tali criteri e norme".

        2. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 9.

        1. L'articolo 34 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

        "Art. 34. (Revisione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Gli organici dei dirigenti del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia sono fissati nel numero minimo di:

            a) dirigenti generali: otto unità;

            b) dirigenti superiori: cinquanta unità;

            c) primi dirigenti: centoquaranta unità.

            2. Gli organici del personale dell'area C del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia sono fissati nel numero minimo di:

            a) nell'area C, C3, posizione di commissario capo di polizia penitenziaria: trecentoquaranta unità;

            b) nell'area C, C2, posizione di commissario di polizia penitenziaria: quattrocento unità;

            c) nella posizione di vice commissario di polizia penitenziaria - area C, C1: trecento unità.
            3. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono incrementati in relazione alle esigenze ed alle vacanze in organico che si creano a seguito della determinazione dei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo".


Art. 10.

        1. L'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

        Art. 37. (Competenze del funzionario delegato). - 1.
Le competenze del funzionario delegato sono trasferite, in relazione alle funzioni ed ai poteri derivanti dal ruolo di appartenenza, al personale che espleta funzioni amministrativo-contabili".


Art. 11.

        1. L'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

        "Art. 40. (Trattamento giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al personale dirigente, del ruolo ad esaurimento e dell'area C del Corpo di polizia penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale delle corrispondenti posizioni della Polizia di Stato ai sensi della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dei relativi decreti legislativi delle altre norme vigenti in materia. Al medesimo personale spettano, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato nonché le indennità speciali accessorie eventualmente previste per la specificità dei compiti di istituto.
            2. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia vengono riconosciute le stesse attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato".

Art. 12.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è aggiunto il seguente:

        "1-´ƒ1bis. In luogo dell'istituzione degli asili nido per i figli dei propri dipendenti, di cui al comma 1, l'Amministrazione penitenziaria è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, a condizione che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali, ovvero a procedere al diretto rimborso ai dipendenti delle rette di frequenza, previa presentazione di pertinente documentazione".

        2. E' autorizzato il rimborso delle rette di frequenza pagate dal personale dipendente dell'amministrazione penitenziaria per gli asili nido previsti dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sino alla data di entrata in vigore delle medesima legge.


Art. 13.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte tramite:

            a) le somme, già previste e stanziate sulle relative unità previsionali di base, relative al pagamento delle prestazioni di tipo convenzionale afferenti i medici di guardia, i medici dei servizi interni per i tossicodipendenti, gli esperti psicologi, gli infermieri convenzionati e ogni altra professionalità di tipo convenzionale presente nell'amministrazione penitenziaria. Per il personale amministrativo, operaio e tecnico già di ruolo che chieda il passaggio nel ruolo tecnico dal Corpo di polizia penitenziaria si procede al relativo inquadramento facendo salvo il trattamento economico già acquisito, ove più favorevole;
            b) le economie derivanti dalla progressiva riduzione degli appalti per le manutenzioni degli impianti tecnologici a seguito del contestuale ingresso, nelle rispettive piante organiche, dei ruoli tecnici pertinenti;

            c) l'utilizzo, per gli importi residui, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

            d) i fondi individuati per ulteriori economie in seguito alla prevedibile riduzione e progressiva soppressione del lavoro straordinario, derivanti dall'incremento dell'organico nei vari settori e ruoli.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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