XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1642
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono
stabiliti, in relazione ai ruoli ed ai settori di
appartenenza, con apposito decreto del Ministro della
giustizia, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4
della medesima.
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, è abrogato.
Art. 2.
1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo
di polizia penitenziaria, in relazione al ruolo di
appartenenza, espleta tutti i compiti conferitigli dalla
presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché
dalle altre leggi e regolamenti.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
che espleta funzioni di polizia attende ad assicurare
l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà
personale; garantisce l'ordine all'interno delle sezioni degli
istituti penitenziari e ne tutela la sicurezza; partecipa,
anche nell'ambito di gruppi di lavoro, all'attività di
osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli
internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti e
internati e il servizio di piantonamento dei detenuti e
internati ricoverati in luoghi esterni di cura; svolge
attività di controllo su quanti sottoposti a qualsiasi misura
restrittiva della libertà personale, sia essa cautelare o
esecutiva della pena inflitta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
che espleta funzioni di polizia non può essere impiegato in
compiti che non siano comunque direttamente connessi ai
servizi di istituto, fatti salvi l'impiego ai sensi
dell'articolo 16, commi secondo e terzo, della legge 1^ aprile
1981, n. 121, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli
55 e 57 del codice di procedura penale e l'esercizio delle
funzioni di polizia stradale, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per le
attività direttamente connesse ai compiti d'istituto".
2. Ogni appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, deve essere reimpiegato in relazione ai compiti ed alle
funzioni del proprio settore e del proprio ruolo di
appartenenza.
Art. 3.
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria,
che espleta funzioni di polizia, da adibire a servizi di
istituto all'interno delle sezioni detentive deve essere dello
stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, fatte
salve situazioni di emergenza e di pericolo; in caso di
rivolta il personale di sesso diverso può essere impegnato
eccezionalmente per riportare l'ordine e la sicurezza nelle
sezioni e per il tempo strettamente necessario.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è
suddiviso nei seguenti settori:
a) personale che espleta funzioni di polizia;
b) personale che espleta funzioni
psico-socio-pedagogiche;
c) personale che espleta funzioni informatiche;
d) personale che espleta funzioni
amministrativo-contabili;
e) personale che espleta funzioni sanitarie;
f) personale che espleta funzioni tecniche".
Art. 4.
1. Il Governo della Repubblica, sentite le organizzazioni
sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 15
dicembre 1990, n. 395, e all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge è delegato ad emanare uno o più decreti
legislativi per provvedere alla determinazione
dell'ordinamento del personale dell'amministrazione
penitenziaria, in conformità alle disposizioni di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni, e con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione di ruoli e previsioni per il
personale che espleta funzioni psico-socio-pedagogiche, per il
personale che espleta funzioni informatiche, per il personale
che espleta funzioni amministrativo-contabili, per il
personale che espleta funzioni sanitarie, per il personale che
espleta funzioni tecniche, secondo i criteri direttivi di cui
alla tabella A allegata alla legge 15 dicembre 1990, n.
395;
b) suddivisione del personale che espleta funzioni
di polizia nei seguenti ruoli:
1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente,
agente scelto, assistente, assistente capo;
2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente,
sovrintendente, sovrintendente capo;
3) ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore,
ispettore capo, ispettore superiore;
4) ruolo dei commissari: vice commissario,
commissario, commissario capo;
5) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente
superiore, dirigente generale;
c) previsione, in sede di prima attuazione della
presente legge, che:
1) il personale del ruolo ad esaurimento e dell'area C
dell'amministrazione penitenziaria, dirigenti penitenziari e
dirigenti di servizio sociale, sia inquadrato, a domanda,
nelle corrispondenti posizioni dell'istituendo ruolo del
personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta
funzioni di polizia, secondo le indicazioni della tabella B
allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;
2) il personale dirigente dell'amministrazione
penitenziaria, dirigenti penitenziari e dirigenti di servizio
sociale, sia inquadrato a domanda nelle corrispondenti
posizioni dell'istituendo ruolo del personale del Corpo di
polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia;
3) gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello,
del ruolo ad esaurimento del soppresso Corpo degli agenti di
custodia, siano inquadrati, a domanda, nelle corrispondenti
posizioni dell'istituendo ruolo del personale del Corpo di
polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia;
4) gli ufficiali, con i gradi di colonnello e di
generale, del ruolo ad esaurimento del soppresso Corpo degli
agenti di custodia, siano inquadrati a domanda nelle
corrispondenti posizioni dell'istituendo ruolo dirigenziale
del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta
funzioni di polizia, fino alla posizione di dirigente
superiore;
5) il personale del ruolo ad esaurimento, dell'area C
e dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria che non
intende transitare a domanda negli istituendi ruoli del
personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta
funzioni di polizia, possa, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, chiedere di transitare
nei corrispondenti profili professionali di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero negli istituendi ruoli
tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo di polizia
penitenziaria, conservando il trattamento economico ad esso
più favorevole e l'anzianità di servizio maturata nella
posizioni funzionale;
6) gli ufficiali del soppresso Corpo degli agenti di
custodia che non intendono transitare, a domanda, negli
istituendi ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria che espleta funzioni di polizia possano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
chiedere di transitare in altri Corpi di polizia dello Stato
ed essere inquadrati nelle corrispondenti posizioni
funzionali;
7) l'amministrazione penitenziaria, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
organizzi corsi di formazione semestrali per il personale del
ruolo ad esaurimento, dell'area C e dirigenziale, nonché per
gli ufficiali del soppresso Corpo degli agenti di custodia,
transitati ai sensi della presente legge nei ruoli del
personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta
funzioni di polizia, il cui passaggio al ruolo o alla
posizione superiore non sia avvenuto previo corso-concorso;
8) i posti vacanti nella posizione di dirigente
superiore dell'istituendo ruolo dirigenziale del personale del
Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia
siano riempiti attraverso l'avanzamento, secondo l'ordine di
graduatoria e l'anzianità, di coloro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono inquadrati nella
posizione di primo dirigente;
9) le vacanze dei posti nella posizione di primo
dirigente dell'istituendo ruolo dirigenziale del personale del
Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia
siano riempite attraverso un corso-concorso cui possano
partecipare tutti coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono inquadrati nell'area C, posizione di
direttore coordinatore, ovvero che abbiano maturato
l'anzianità per l'accesso alla suddetta posizione;
10) i posti resisi vacanti nell'area C, posizione di
commissario capo del personale del Corpo di polizia
penitenziaria che espleta funzioni di polizia, a seguito della
precedente progressione di carriera, siano coperti con
l'avanzamento, per ordine di graduatoria ed anzianità di
servizio, dal personale inquadrato nelle due posizioni
iniziali di collaboratore d'istituto e direttore di istituto
penitenziario area C, del personale dell'amministrazione
penitenziaria;
11) i posti resisi vacanti nell'area C, posizione di
commissario del personale del Corpo di polizia penitenziaria
che espleta funzioni di polizia, a seguito della precedente
progressione di carriera, siano coperti, con l'avanzamento per
ordine di graduatoria ed anzianità di servizio, dal personale
inquadrato nella posizione iniziale relativa ai collaboratori
d'istituto area C del personale direttivo dell'amministrazione
penitenziaria che, per mancanza di posti, non sia stato
inquadrato nell'area C posizione di commissario capo a seguito
di avanzamento, ovvero dal personale inquadrato nella
posizione iniziale di vice commissario a seguito del
corso-concorso previsto dal numero 12);
12) i posti resisi vacanti nella posizione iniziale di
vice commissario dell'istituendo ruolo del personale del Corpo
di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia siano
coperti attraverso un corso-concorso interno riservato per il
70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti al ruolo
degli ispettori in possesso almeno del diploma di scuola media
superiore. Il restante 30 per cento dei posti è riservato al
personale appartenente al settore psico-socio-pedagogico. Le
modalità del corso-concorso sono stabilite con apposito
decreto del Ministro della giustizia;
d) previsione che il personale di polizia
penitenziaria che espleta funzioni di polizia svolga le
mansioni di cui all'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395, e successive modificazioni, al secondo comma
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto Presidente
della repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e quelle previste da
altre leggi;
e) previsione che:
1) per l'accesso al ruolo degli agenti assistenti, dei
sovrintendenti e degli ispettori si applichino i criteri
previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, e successive modificazioni;
2) per l'accesso alla posizione iniziale del ruolo
direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che
espleta funzioni di polizia, sia indetto pubblico concorso,
secondo la vacanza dei posti determinatasi al 31 dicembre di
ciascun anno. Al concorso possono partecipare, per il 50 per
cento dei posti, tutti i cittadini italiani in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche. Il
restante 50 per cento dei posti è riservato secondo i seguenti
criteri: il 20 per cento agli ispettori del personale del
Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia
in possesso, almeno, del diploma di scuola media superiore; il
10 per cento al personale del Corpo di polizia penitenziaria
che espleta funzioni di polizia in possesso del diploma di
laurea; il 10 per cento agli appartenenti all'area B che
espletano funzioni psico-socio-pedagogiche, in possesso del
diploma di scuola media superiore; il restante 10 per cento
allo stesso personale in possesso del diploma di laurea;
f) previsione dei seguenti livelli retributivi e
posizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria
che espleta funzioni di polizia:
1) agente, agente scelto, assistente: area B, B2;
2) assistente capo: area B, B3;
3) vice sovrintendente: area B, B3;
4) sovrintendente: area B, B3;
5) sovrintendente capo: area C, C1;
6) vice ispettore: area C, C1;
7) ispettore: area C, C1;
8) ispettore capo: area C, C1;
9) ispettore superiore: area C, C1 e area C, C2, dal
giorno prima a quello del collocamento in quiescenza;
10) vice commissario: area C, C1;
11) commissario: area C, C2;
12) commissario capo: area C, C3;
g) previsione che, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, determinati gli
organici ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 1, il medesimo Ministro
indìca pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti
nei settori del personale che espleta funzioni tecniche, del
personale che espleta funzioni informatiche, del personale che
espleta funzioni psico-socio-pedagogiche, del personale che
espleta funzioni amministrativo-contabili e del personale che
espleta funzioni sanitarie;
h) previsione che, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo emani uno o
più decreti legislativi che consentano, a domanda e previa
prova attitudinale, l'accesso al personale amministrativo
dell'amministrazione penitenziaria ai corrispondenti ruoli del
personale che espleta funzioni tecniche, del personale che
espleta funzioni informatiche, del personale che espleta
funzioni psico-socio-pedagogiche, del personale che espleta
funzioni amministrativo-contabili e del personale che espleta
funzioni sanitarie;
i) previsione che, in via transitoria,
l'amministrazione penitenziaria per assolvere alle funzioni
sanitarie, tecniche, amministrativo-contabili, informatiche,
psico-socio-pedagogiche, continui ad avvalersi del personale
amministrativo in servizio nella stessa amministrazione e
dell'opera di professionisti esterni, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
2. L'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e
successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo.
Art. 5.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per l'istituzione del ruolo
speciale dei commissari del personale del Corpo di polizia
penitenziaria che espleta funzioni di polizia.
2. Ai commissari del ruolo speciale di cui al comma 1 sono
affidati compiti inerenti i servizi istituzionali e, in
particolare, il servizio traduzione e piantonamenti dei
detenuti, nonché attribuzioni destinate a non interferire con
quelle proprie dei ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria che espleta funzioni di polizia.
3. Le dotazioni organiche dei commissari del ruolo
speciale di cui al comma 1 sono definite, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, con decreto del Ministro della giustizia da
emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. L'accesso alla posizione iniziale del ruolo speciale
dei commissari di cui al comma 1 avviene con modalità definite
nel decreto legislativo di cui al comma 1 e comunque tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) possibilità di accesso riservata alla posizione
apicale del ruolo degli ispettori, posizione di ispettore
superiore;
b) possibilità di accesso per anzianità e
merito.
5. In sede di prima attuazione del presente articolo nel
ruolo speciale dei commissari transitano anche in
soprannumero, previo superamento di corso-concorso, tutti
coloro che alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive
modificazioni, appartenevano al ruolo degli ispettori.
Art. 6.
1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, è delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, per la
regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina
transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei
princìpi e criteri direttivi previsti per gli appartenenti
alla Polizia di Stato.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, si applicano le norme
disciplinari in vigore.
3. Le sanzioni disciplinari inflitte a tutto il personale
dell'amministrazione penitenziaria fino alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono condonate. Sono escluse
dal condono disciplinare le sanzioni connesse a procedimento
penale.
Art. 7.
1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge
sono emanati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 8.
1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, è sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno, è costituita una
commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle
norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla
creazione delle banche dati del Corpo di polizia
penitenziaria, costituita in conformità alla commissione
prevista dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, nonché recante norme per l'osservanza da parte
del personale operante di tali criteri e norme".
2. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma
2 dell'articolo 31 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 9.
1. L'articolo 34 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è
sostituito dal seguente:
"Art. 34. (Revisione degli organici del personale
dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Gli organici dei
dirigenti del personale del Corpo di polizia penitenziaria che
espleta funzioni di polizia sono fissati nel numero minimo
di:
a) dirigenti generali: otto unità;
b) dirigenti superiori: cinquanta unità;
c) primi dirigenti: centoquaranta unità.
2. Gli organici del personale dell'area C del Corpo
di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia sono
fissati nel numero minimo di:
a) nell'area C, C3, posizione di commissario capo
di polizia penitenziaria: trecentoquaranta unità;
b) nell'area C, C2, posizione di commissario di
polizia penitenziaria: quattrocento unità;
c) nella posizione di vice commissario di polizia
penitenziaria - area C, C1: trecento unità.
3. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria
sono incrementati in relazione alle esigenze ed alle vacanze
in organico che si creano a seguito della determinazione dei
ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, in conformità alle disposizioni di cui al presente
articolo".
Art. 10.
1. L'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è
sostituito dal seguente:
Art. 37. (Competenze del funzionario delegato). - 1.
Le competenze del funzionario delegato sono trasferite, in
relazione alle funzioni ed ai poteri derivanti dal ruolo di
appartenenza, al personale che espleta funzioni
amministrativo-contabili".
Art. 11.
1. L'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è
sostituito dal seguente:
"Art. 40. (Trattamento giuridico ed economico del
personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al
personale dirigente, del ruolo ad esaurimento e dell'area C
del Corpo di polizia penitenziaria è attribuito lo stesso
trattamento giuridico spettante al personale delle
corrispondenti posizioni della Polizia di Stato ai sensi della
legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dei
relativi decreti legislativi delle altre norme vigenti in
materia. Al medesimo personale spettano, altresì, il
corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato
nonché le indennità speciali accessorie eventualmente previste
per la specificità dei compiti di istituto.
2. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria
che espleta funzioni di polizia vengono riconosciute le stesse
attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato".
Art. 12.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, è aggiunto il seguente:
"1-´ƒ1bis. In luogo dell'istituzione degli asili
nido per i figli dei propri dipendenti, di cui al comma 1,
l'Amministrazione penitenziaria è autorizzata a stipulare
apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture
pubbliche o private, a condizione che risulti conveniente e
non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari
situazioni territoriali, ovvero a procedere al diretto
rimborso ai dipendenti delle rette di frequenza, previa
presentazione di pertinente documentazione".
2. E' autorizzato il rimborso delle rette di frequenza
pagate dal personale dipendente dell'amministrazione
penitenziaria per gli asili nido previsti dall'articolo 12
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, sino alla data di entrata in
vigore delle medesima legge.
Art. 13.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si fa fronte tramite:
a) le somme, già previste e stanziate sulle
relative unità previsionali di base, relative al pagamento
delle prestazioni di tipo convenzionale afferenti i medici di
guardia, i medici dei servizi interni per i tossicodipendenti,
gli esperti psicologi, gli infermieri convenzionati e ogni
altra professionalità di tipo convenzionale presente
nell'amministrazione penitenziaria. Per il personale
amministrativo, operaio e tecnico già di ruolo che chieda il
passaggio nel ruolo tecnico dal Corpo di polizia penitenziaria
si procede al relativo inquadramento facendo salvo il
trattamento economico già acquisito, ove più favorevole;
b) le economie derivanti dalla progressiva
riduzione degli appalti per le manutenzioni degli impianti
tecnologici a seguito del contestuale ingresso, nelle
rispettive piante organiche, dei ruoli tecnici pertinenti;
c) l'utilizzo, per gli importi residui, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
d) i fondi individuati per ulteriori economie in
seguito alla prevedibile riduzione e progressiva soppressione
del lavoro straordinario, derivanti dall'incremento
dell'organico nei vari settori e ruoli.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.