XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1634
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
(Finalità e princìpi generali).
1. Ferme restando le competenze conferite alle regioni e
alle province ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la presente
legge disciplina la realizzazione di un sistema integrato
pubblico-privato di servizi per l'impiego.
2. Nell'osservanza delle disposizioni della presente legge
i servizi per l'impiego sono gestiti ed erogati, a parità di
condizioni, da soggetti sia pubblici che privati.
3. Per "soggetti pubblici" si intendono quelli individuati
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni, e dalla conseguente
legislazione regionale.
4. Per "soggetti privati" si intendono quelli individuati
ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
Art. 2.
(Funzioni certificative e di accreditamento).
1. E' riservata agli uffici pubblici competenti la
funzione certificativa dello status di disoccupato o
inoccupato e delle altre condizioni cui siano collegate
l'attribuzione di benefìci normativi o economici in favore
degli stessi soggetti o dei datori di lavoro, nonché la
funzione di controllo sulla sussistenza e permanenza di tali
condizioni.
2. Ferma restando la competenza di cui al comma 1, la
richiesta di certificazione può essere inoltrata anche tramite
i soggetti di cui all'articolo 4.
Art. 3.
(Servizi privati per l'impiego).
1. Fatta eccezione per le funzioni riservate ai sensi
dell'articolo 2, i soggetti privati possono svolgere la
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, la ricerca e la
selezione del personale e la ricollocazione professionale,
nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'attività di
formazione professionale, l'avviamento al lavoro interinale ed
ogni altra attività utile a favorire la mediazione tra domanda
e offerta di lavoro.
Art. 4.
(Accreditamento).
1. L'esercizio privato di servizi per l'impiego è
subordinato all'accreditamento presso il competente organo
regionale.
2. I requisiti e le modalità di accreditamento sono
determinati dalle regioni con proprio atto normativo, conforme
all'atto di indirizzo assunto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, al fine di garantire uniformità di
trattamento sul territorio nazionale. L'atto normativo
regionale deve essere emanato entro tre mesi dall'emanazione
dell'atto della Conferenza unificata.
Art. 5.
(Gratuità dei servizi).
1. Nei confronti dei prestatori di lavoro tutte le
attività di cui all'articolo 3, fatta eccezione di quella
relativa alla formazione professionale, devono essere
esercitate a titolo gratuito.
Art. 6.
(Collegamento in rete).
1. Presso ogni regione o provincia è istituito un servizio
informatico cui possono accedere gratuitamente tutti i
soggetti operanti nel sistema integrato.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con atto di indirizzo del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono determinati gli standard
tecnici per il dialogo tra i sistemi, al fine di garantire la
comunicazione delle informazioni su tutto il territorio
nazionale.
Art. 7.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati l'articolo 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 17, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e tutte le altre
disposizioni che siano in contrasto con la presente legge.