XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1628
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oneri deducibili).
1. Dopo la lettera l-ter) del comma 1 dell'articolo
10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
"l-quater) il 19 per cento del premio assicurativo
sulla responsabilità civile auto corrisposto dal
sottoscrittore del contratto assicurativo".
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
determinato in lire 934 miliardi per l'anno 2002 ed in lire
974 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente
utilizzando, quanto a lire 180 miliardi per l'anno 2002 e a
lire 200 miliardi per l'anno 2003, l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero e, quanto a lire 514 miliardi per l'anno
2002 e a lire 534 miliardi per l'anno 2003, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione. Quanto a lire
240 miliardi per l'anno 2002 e per l'anno 2003 si provvede
mediante aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura non superiore a due
punti percentuali.