XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1628




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oneri deducibili).

        1. Dopo la lettera l-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

            "l-quater) il 19 per cento del premio assicurativo sulla responsabilità civile auto corrisposto dal sottoscrittore del contratto assicurativo".


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 934 miliardi per l'anno 2002 ed in lire 974 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando, quanto a lire 180 miliardi per l'anno 2002 e a lire 200 miliardi per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 514 miliardi per l'anno 2002 e a lire 534 miliardi per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Quanto a lire 240 miliardi per l'anno 2002 e per l'anno 2003 si provvede mediante aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura non superiore a due punti percentuali.



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