XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1625




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 656 del codice
di procedura penale).

        1. All'articolo 656 codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a un anno e il condannato ha già scontato almeno tre quarti del periodo di detenzione inflittogli, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del medesimo testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato";

                b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in caso di silenzio l'istanza si intende respinta";

                c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

        "8. Il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione di esecuzione della pena se:

                a) l'istanza non sia tempestivamente presentata;
                b) il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza o la respinge o non si pronuncia;

                c) sopraggiunge un titolo esecutivo che, concorrendo con altro, per il quale è già intervenuto il decreto di sospensione, comporta il superamento dei limiti di accesso alle misure alternative;

                d) un tossicodipendente, nei cui confronti è stato emesso decreto di sospensione sul presupposto dell'esistenza di un programma di recupero, interrompe volontariamente e senza giustificato motivo il programma medesimo";

                d) al comma 9, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

                "b-bis) nei confronti di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

                b-ter) nei confronti di persona che non prova, con documenti, la propria identità";

                e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai detenuti che si trovano agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire".


Art. 2.

(Modifiche al regime delle pene alternative).

        1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) i commi 3 e 4 sono abrogati;

                b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "12-bis. L'affidamento in prova ai servizi sociali non può essere disposto nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e nei confronti di persona che non provi, con documenti, la propria identità".
        2. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1-bis è abrogato;

                b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "9-ter. La detenzione domiciliare non può essere disposta nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e nei confronti di persona che non provi, con documenti, la propria identità".

        3. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "7-bis. La semilibertà non può essere concessa nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e nei confronti di persona che non provi, con documenti, la propria identità".


Art. 3.

(Limitazioni per godere dei benefìci
di legge).

        
1. All'articolo 62-bis del codice penale sono premesse le seguenti parole: "Fuori dai casi previsti dall'articolo 99,".
        2. L'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

            "Le disposizioni precedenti non si applicano alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e alle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

        3. All'articolo 99 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) ai commi primo, secondo, terzo e quarto, le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";
                b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "Al condannato al quale sia stata riconosciuta la recidiva dei commi secondo, terzo e quarto, non si applicano le misure alternative alla detenzione previste dal presente codice, dalle leggi sull'ordinamento penitenziario e da altre leggi speciali".


Art. 4.

(Repressione dell'immigrazione
clandestina).

        
1. Ai fini della presente legge si intende per "straniero" ogni soggetto che non è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.
        2. Dopo il titolo V del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"Titolo V-bis.

DEI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA PUBBLICA

        Art. 421-bis. (Immigrazione clandestina).- Lo straniero il quale, trovandosi nel territorio dello Stato, risulta essere entrato senza le formalità prescritte dalla legge e in mancanza del soddisfacimento anche di una sola delle condizioni previste per l'ingresso, è punito con la reclusione da quattro a cinque anni. Alla stessa pena soggiace lo straniero il cui permesso di soggiorno risulta scaduto.
        Allo straniero sottoposto al provvedimento di espulsione, e che ha disponibilità di mezzi di pagamento o di beni, è confiscata la somma pari alle spese presunte per il rimpatrio.

        Art. 421-ter. (Rifiuto dello straniero di dichiarare le generalità).- Lo straniero di cui all'articolo 235 che è sprovvisto di documenti di identificazione e rifiuta di dichiarare le proprie generalità o la propria cittadinanza, oppure dichiara generalità o cittadinanza che, a seguito di accertamento, risultano false, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
        Art. 421-quater. (Disponibilità al rimpatrio).- Per le fattispecie di cui agli articoli 421-bis e 421-ter, non è punibile lo straniero che si presenta spontaneamente alla polizia di frontiera o ad un ufficio di autorità di pubblica sicurezza territoriale, munito di idoneo documento rilasciato dall'autorità consolare del Paese d'origine, il quale chieda il rimpatrio, e si dichiari disposto a farsi accompagnare alla frontiera e a sottoporsi ad una misura di sicurezza e di custodia in attesa dell'accompagnamento alla frontiera.
        Lo straniero condannato per i reati di cui agli articoli 421-bis e 421-ter, dopo aver scontato almeno la metà della pena, può chiedere la scarcerazione allorché dichiari la propria ed immediata disponibilità al rimpatrio.
        Espiata la pena si procede comunque all'espulsione. I casi di non punibilità, di non luogo a procedere e di sospensione della pena non si applicano in caso di recidiva".


Art. 5.

(Disposizioni connesse all'immigrazione
clandestina).

        
1. Dopo l'articolo 602 del codice penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 602-bis. (Traffico di clandestini). - Chiunque, in qualsiasi modo, introduce clandestinamente nel territorio dello Stato stranieri è punito con le pene di cui all'articolo 601.
        Se il fatto è commesso allo scopo di impiegare gli stranieri clandestini in attività criminose o nell'esercizio della prostituzione o per ridurli in condizione di schiavitù, o per consentire ad altri soggetti e associazioni a delinquere tale impiego, la pena è aumentata della metà.
        La pena di cui al secondo comma si applica, altresì, qualora agli stessi scopi di cui al medesimo comma vengano impiegati stranieri presenti sul territorio con titolo di soggiorno scaduto o comunque non valido o minori di anni quattordici.

        Art. 602-ter. (Favoreggiamento della clandestinità). - Chiunque, in violazione degli obblighi previsti dalla legge riguardanti il domicilio e l'alloggio, e di ogni altra disposizione che riguardi gli stranieri, consenta o agevoli la permanenza degli stessi in condizioni di clandestinità, o in difetto di valido titolo di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
        Se il fatto è commesso da pubblico ufficiale questi è punito con la reclusione da tre a sei anni.
        Se il fatto è commesso da chi abbia titolarità di licenze e autorizzazioni amministrative di pubblico esercizio o di trasporto, si applica anche la pena accessoria della revoca delle stesse.

        Art. 602-quater. (Impiego di stranieri clandestini in attività di lavoro).- Chiunque impieghi in attività di lavoro stranieri con titolo di soggiorno non valido oppure revocato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire dieci milioni a lire quaranta milioni per ogni straniero impiegato".

        2. All'articolo 235 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

                b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "L'espulsione è altresì ordinata dal giudice quando lo straniero non ha fissa dimora".


Art. 6.

(Immigrati senza fissa dimora).

        1. Gli immigrati extracomunitari senza residenza o fissa dimora sono espulsi dal territorio della Repubblica.

Art. 7.

(Controllo delle frontiere e del territorio contro
l'immigrazione clandestina).

        1. Al fine di rafforzare la salvaguardia dei confini della Repubblica e garantire la convivenza democratica ed il rispetto della legalità nel territorio, in particolare riguardo al fenomeno dell'immigrazione, il
Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo recante norme su:

                a) le modalità operative con cui le Forze armate devono permanentemente presidiare i confini e le coste a rischio di immigrazione clandestina;

                b) la riorganizzazione funzionale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri in modo da consentire che almeno il 70 per cento del totale dei rispettivi organici sia utilizzato direttamente con compiti operativi sul territorio;

                c) l'istituzione di una banca dati telematica centrale per la raccolta e la catalogazione delle impronte digitali, nonché di un archivio contenente fotografie ed informazioni su cittadini comunitari ed extracomunitari con precedenti penali; la banca dati telematica deve essere collegata con tutte le sedi delle Forze dell'ordine.


Art. 8.

(Violazione di domicilio a scopo
di impossessamento).

        1. Dopo l'articolo 614 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 614-bis. (Violazione di domicilio a scopo di impossessamento di cose altrui).- Chiunque, al fine di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, illegittimamente si introduce o si trattiene in un'abitazione o in altro luogo di privata dimora o nelle pertinenze di essi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
        La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da tre a dieci milioni di lire se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 61, numero 5), e 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5). Le circostanze attenuanti concorrenti con quelle citate dal presente comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
        Nei casi previsti dai commi primo e secondo, la pena è aumentata se l'impossessamento si verifica.
        Non è punibile chi ha causato lesioni per impedire il reato o il protrarsi degli effetti".

        2. Al primo comma dell'articolo 615 del codice penale, le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 614".
        3. Il secondo comma dell'articolo 626 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 625".

        4. Al primo comma dell'articolo 628 del codice penale, dopo la parola: "minaccia" sono inserite le seguenti: "ovvero sottraendola alla persona,".


Art. 9.

(Poteri dei comuni).

        1. Gli enti locali possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma associata, attività volte a garantire l'incolumità di persone o beni nonché la tutela della sicurezza nei territori di loro competenza. A tale fine sono individuati in via prioritaria i seguenti interventi:

                a) prevenzione dei fenomeni di delinquenza e micro-criminalità in generale, aggravatisi anche in conseguenza dell'afflusso indiscriminato di elementi di provenienza extra comunitaria;

                b) tutela e presidio del territorio.

        2. Il sindaco, quando le circostanze lo impongono e per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, oltre che della polizia municipale può avvalersi di istituti di vigilanza privata e dei volontari civici di cui al comma 4.
        3. Le amministrazioni comunali possono convenzionarsi con istituti di vigilanza privata. Durante l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, gli appartenenti agli istituti di vigilanza sono considerati a tutti gli effetti di legge pubblici ufficiali ed agiscono quali organi delle Forze di polizia municipale. In caso di calamità essi possono essere chiamati a far parte dei comitati locali per la protezione civile. E' fatto obbligo a tutti gli istituti di vigilanza privata che si convenzionano con le pubbliche amministrazioni, di riqualificare il personale dipendente, operativo, mediante corsi periodici di formazione. Al termine dei corsi per ogni partecipante sono redatte note di valutazione, con punteggio e rilascio di attestato di partecipazione.
        4. Gli statuti comunali possono prevedere l'istituzione del corpo comunale dei volontari civici. Ad esso possono aderire i cittadini residenti e maggiorenni che non abbiano riportato condanne penali e che non siano sottoposti ad indagini penali. Ulteriori restrizioni in ordine al numero, alle caratteristiche fisiche, nonché le modalità stesse di adesione e di decadenza dal corpo sono disciplinate con apposito regolamento comunale. Gli aspiranti partecipano a corsi obbligatori di formazione ed addestramento superati i quali divengono volontari effettivi.
        5. Il sindaco può avvalersi dei volontari di cui al comma 4 ogni qual volta lo ritenga necessario, nei limiti, nei tempi e nei modi fissati con apposita ordinanza. I volontari, durante lo svolgimento delle funzioni loro assegnate, sono considerati parte integrante del corpo di polizia municipale.

Art. 10.

(Modalità per l'espletamento
del servizio di leva).

        1. Fino alla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, i cittadini chiamati alle armi e risultati idonei a compiere il servizio militare possono optare, previa semplice richiesta scritta al proprio comune, per prestare servizio presso il corpo di polizia municipale.
        2. In mancanza di posti di polizia municipale, i soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del servizio militare, possono altresì prestare servizio presso i corpi di volontari civici di cui al comma 4 dell'articolo 9.
        3. Il Ministro della difesa adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento recante norme per l'attuazione del presente articolo.
        4. Il Ministero della difesa corrisponde ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 una retribuzione pari a quella stabilita per i militari di leva, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti in materia di ferma obbligatoria.
        5. Chiunque presenti le richieste previste dal presente articolo, perde il diritto all'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.


Art. 11.

(Gestione congiunta di competenze).

        1. I comuni, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di autonomie locali, possono costituire un coordinamento di appositi servizi di sicurezza posti alle dipendenze dei sindaci o dei locali rappresentanti degli organismi associativi, composti dai responsabili dei corpi di polizia locale e dagli ufficiali di pubblica sicurezza competenti per territorio. Nell'esercizio di tali attribuzioni i sindaci e i legali rappresentati degli organismi associativi possono coordinarsi con gli orientamenti e con le indicazioni emanati dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
        2. I commi secondo e terzo dell'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

        "Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dai sindaci dei comuni con più di ventimila abitanti e da un rappresentante dei restanti sindaci della provincia, nonché dal presidente della provincia stessa.
        Il comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi".

        3. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, dopo le parole: "portare, senza licenza," sono inserite le seguenti: "gli sfollagente e".
        4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, lettera b), le parole: "e del corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", del corpo forestale dello Stato e dei corpi o servizi della polizia municipale e locale";

                b) al comma 2, lettera b), le parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia municipale e locale".


Art. 12.

(Porto d'armi).

        1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Chiunque abbia subìto e regolarmente denunciato all'autorità di pubblica sicurezza atti di violenza sulla sua persona o sul suo patrimonio o sulla sua attività, ha diritto ad ottenere entro il termine massimo di un mese ed a seguito di apposita domanda al questore, corredata dagli atti e dati di cui all'articolo 62 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il porto d'armi".

        2. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "Salve le autorizzazioni previste dal terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto".
        3. Al fine di consentire un corretto utilizzo delle armi a scopo di difesa, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo recante norme per facilitare l'ottenimento del porto d'armi e per incentivare l'accesso ai poligoni di tiro da parte dei cittadini.


Art. 13.

(Disposizioni in materia di prostituzione).

        1. La prostituzione esercitata in luogo pubblico è vietata.
        2. Chiunque è colto nell'atto di esercitare la prostituzione secondo le modalità di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 8 milioni e, in caso di recidiva, con l'arresto da quindici giorni a due mesi. Se il responsabile è un cittadino extracomunitario questi è immediatamente espulso dal territorio dello Stato.
        3. L'esercizio della prostituzione in luogo privato è punito qualora il soggetto non osservi le disposizioni di cui all'articolo 14.


Art. 14.

(Regolamentazione della prostituzione).

        1. Presso l'azienda sanitaria locale (ASL) è istituito un registro a cui devono iscriversi i soggetti che esercitano attività di prostituzione. L'iscrizione al registro consente l'esercizio di tale attività, all'interno del territorio di competenza dell'ASL, solo in luoghi privati, anche in forma associata purché autogestita.
        2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i soggetti che hanno compiuto la maggiore età e che risultano residenti nel territorio della Repubblica. Per l'iscrizione è necessario ottenere l'apposito attestato di buona salute rilasciato dall'ASL competente previo controllo effettuato ai sensi del comma 4.
        3. L'attestato di cui al comma 2 deve essere affisso all'interno del luogo di attività e deve essere visibile dal cliente o dalle autorità a testimonianza della regolarità dell'attività stessa.
        4. Ogni due mesi è fatto obbligo agli iscritti al registro di cui al comma 1 di sottoporsi a controllo sanitario presso l'ASL competente, al fine dell'accertamento di malattie infettive di qualunque natura.
        5. L'ASL è obbligata a notificare alla persona interessata la sospensione dell'attestato di cui al comma 2 e a ritirarlo; la persona interessata, decorso il periodo di sospensione, previ ulteriori esami sanitari, può riscriversi al registro di cui al comma 1. L'ASL ha l'obbligo di comunicare alla polizia territorialmente competente ogni rilascio effettuato.
        6. Chiunque è colto ad esercitare la prostituzione senza l'attestato recante la data della avvenuta visita medica di cui al comma 4 è sottoposto alle sanzioni previste per l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico di cui all'articolo 13, comma 2. Ai cittadini extracomunitari si applica, altresì, l'espulsione immediata.
        7. I soggetti iscritti al registro di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento delle imposte sul reddito derivante dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13 ed al presente articolo. Le autorità sanitarie e quelle di pubblica sicurezza segnalano agli uffici tributari competenti l'esercizio delle attività accertate svolte anche da soggetti non iscritti al registro.
        8. L'assessore regionale alla sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con apposito regolamento a stabilire le modalità per l'iscrizione al registro di cui al comma 1 e per l'effettuazione degli accertamenti sanitari di cui al comma 4.


Art. 15.

(Norme penali inerenti la prostituzione).

        1. Chiunque induce, con violenza fisica o psichica, una persona alla prostituzione è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
        2. La pena di cui al comma 1 è raddoppiata:

                a) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni diciotto o di persona in stato di infermità psichica, naturale o provocata;

                b) se il colpevole svolge un'attività in associazioni od organizzazioni criminali ovvero in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo agevola o favorisce l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

                c) se il colpevole è un ascendente, il coniuge, il fratello o la sorella della vittima;

                d) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ai danni di persone aventi rapporti di lavoro, di servizio, di affidamento o di cura con la vittima.

        3. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.


Art. 16.

(Privatizzazione del sistema carcerario).

        1. Al fine di modernizzare e rendere più funzionale il sistema carcerario, il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi previsti, uno o più decreti legislativi recanti norme per il totale affidamento ad aziende private, o a consorzi di aziende, della gestione degli istituti di pena previo espletamento di apposite gare di evidenza pubblica. Le concessioni non possono avere una durata superiore a sette anni e possono prevedere anche la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili.


Art. 17.

(Norme sui minori).

        1. Alle famiglie di minori dediti alla delinquenza sono sospesi tutti i benefìci, le assegnazioni e le agevolazioni economici erogati da enti pubblici. A tale fine il tribunale per i minorenni comunica al comune di residenza ed agli enti pubblici erogatori copia della sentenza.
        2. Al primo comma dell'articolo 2 del codice civile, le parole: "del diciottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del sedicesimo anno".


Art. 18.

(Detrazioni fiscali).

        1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:

            "i-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di antifurti, sistemi blindati di sicurezza, inferriate, nonché per le connessioni a centri di sorveglianza o per la vigilanza privata;

            "i-sexies) le spese sostenute per l'acquisto, l'addestramento ed il mantenimento di un animale da guardia".



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