XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1625
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 656 del codice
di procedura penale).
1. All'articolo 656 codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Se la pena detentiva, anche se costituente
residuo di maggiore pena, non è superiore a un anno e il
condannato ha già scontato almeno tre quarti del periodo di
detenzione inflittogli, il pubblico ministero, salvo quanto
previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine
di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al
condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può
presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla
documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di
una delle misure alternative alla detenzione di cui agli
articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, ovvero la sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del medesimo
testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia
presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso
immediato";
b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; in caso di silenzio l'istanza si intende
respinta";
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione di esecuzione della pena se:
a) l'istanza non sia tempestivamente
presentata;
b) il tribunale di sorveglianza dichiara
inammissibile l'istanza o la respinge o non si pronuncia;
c) sopraggiunge un titolo esecutivo che,
concorrendo con altro, per il quale è già intervenuto il
decreto di sospensione, comporta il superamento dei limiti di
accesso alle misure alternative;
d) un tossicodipendente, nei cui confronti è stato
emesso decreto di sospensione sul presupposto dell'esistenza
di un programma di recupero, interrompe volontariamente e
senza giustificato motivo il programma medesimo";
d) al comma 9, dopo la lettera b) sono
aggiunte le seguenti:
"b-bis) nei confronti di chi è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
b-ter) nei confronti di persona che non prova,
con documenti, la propria identità";
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
anche ai detenuti che si trovano agli arresti domiciliari per
il fatto oggetto della condanna da eseguire".
Art. 2.
(Modifiche al regime delle pene alternative).
1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 3 e 4 sono abrogati;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. L'affidamento in prova ai servizi
sociali non può essere disposto nei confronti di chi sia stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
e nei confronti di persona che non provi, con documenti, la
propria identità".
2. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1-bis è abrogato;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-ter. La detenzione domiciliare non può essere
disposta nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza e nei confronti di
persona che non provi, con documenti, la propria identità".
3. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"7-bis. La semilibertà non può essere concessa
nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza e nei confronti di
persona che non provi, con documenti, la propria identità".
Art. 3.
(Limitazioni per godere dei benefìci
di legge).
1. All'articolo 62-bis del codice penale sono
premesse le seguenti parole: "Fuori dai casi previsti
dall'articolo 99,".
2. L'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Le disposizioni precedenti non si applicano alle
circostanze inerenti alla persona del colpevole e alle
circostanze per le quali la legge stabilisce una pena diversa
o determini la misura della pena in modo indipendente da
quella ordinaria del reato".
3. All'articolo 99 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ai commi primo, secondo, terzo e quarto, le
parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al condannato al quale sia stata riconosciuta la
recidiva dei commi secondo, terzo e quarto, non si applicano
le misure alternative alla detenzione previste dal presente
codice, dalle leggi sull'ordinamento penitenziario e da altre
leggi speciali".
Art. 4.
(Repressione dell'immigrazione
clandestina).
1. Ai fini della presente legge si intende per "straniero"
ogni soggetto che non è cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea.
2. Dopo il titolo V del libro II del codice penale è
inserito il seguente:
"Titolo V-bis.
DEI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA PUBBLICA
Art. 421-bis. (Immigrazione clandestina).- Lo
straniero il quale, trovandosi nel territorio dello Stato,
risulta essere entrato senza le formalità prescritte dalla
legge e in mancanza del soddisfacimento anche di una sola
delle condizioni previste per l'ingresso, è punito con la
reclusione da quattro a cinque anni. Alla stessa pena soggiace
lo straniero il cui permesso di soggiorno risulta scaduto.
Allo straniero sottoposto al provvedimento di espulsione,
e che ha disponibilità di mezzi di pagamento o di beni, è
confiscata la somma pari alle spese presunte per il
rimpatrio.
Art. 421-ter. (Rifiuto dello straniero di dichiarare le
generalità).- Lo straniero di cui all'articolo 235 che è
sprovvisto di documenti di identificazione e rifiuta di
dichiarare le proprie generalità o la propria cittadinanza,
oppure dichiara generalità o cittadinanza che, a seguito di
accertamento, risultano false, è punito con la reclusione da
cinque a otto anni.
Art. 421-quater. (Disponibilità al rimpatrio).- Per
le fattispecie di cui agli articoli 421-bis e
421-ter, non è punibile lo straniero che si presenta
spontaneamente alla polizia di frontiera o ad un ufficio di
autorità di pubblica sicurezza territoriale, munito di idoneo
documento rilasciato dall'autorità consolare del Paese
d'origine, il quale chieda il rimpatrio, e si dichiari
disposto a farsi accompagnare alla frontiera e a sottoporsi ad
una misura di sicurezza e di custodia in attesa
dell'accompagnamento alla frontiera.
Lo straniero condannato per i reati di cui agli articoli
421-bis e 421-ter, dopo aver scontato almeno la
metà della pena, può chiedere la scarcerazione allorché
dichiari la propria ed immediata disponibilità al
rimpatrio.
Espiata la pena si procede comunque all'espulsione. I casi
di non punibilità, di non luogo a procedere e di sospensione
della pena non si applicano in caso di recidiva".
Art. 5.
(Disposizioni connesse all'immigrazione
clandestina).
1. Dopo l'articolo 602 del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 602-bis. (Traffico di clandestini). -
Chiunque, in qualsiasi modo, introduce clandestinamente nel
territorio dello Stato stranieri è punito con le pene di cui
all'articolo 601.
Se il fatto è commesso allo scopo di impiegare gli
stranieri clandestini in attività criminose o nell'esercizio
della prostituzione o per ridurli in condizione di schiavitù,
o per consentire ad altri soggetti e associazioni a delinquere
tale impiego, la pena è aumentata della metà.
La pena di cui al secondo comma si applica, altresì,
qualora agli stessi scopi di cui al medesimo comma vengano
impiegati stranieri presenti sul territorio con titolo di
soggiorno scaduto o comunque non valido o minori di anni
quattordici.
Art. 602-ter. (Favoreggiamento della clandestinità).
- Chiunque, in violazione degli obblighi previsti dalla legge
riguardanti il domicilio e l'alloggio, e di ogni altra
disposizione che riguardi gli stranieri, consenta o agevoli la
permanenza degli stessi in condizioni di clandestinità, o in
difetto di valido titolo di soggiorno, è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso da pubblico ufficiale questi è
punito con la reclusione da tre a sei anni.
Se il fatto è commesso da chi abbia titolarità di licenze
e autorizzazioni amministrative di pubblico esercizio o di
trasporto, si applica anche la pena accessoria della revoca
delle stesse.
Art. 602-quater. (Impiego di stranieri clandestini in
attività di lavoro).- Chiunque impieghi in attività di
lavoro stranieri con titolo di soggiorno non valido oppure
revocato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con
la multa da lire dieci milioni a lire quaranta milioni per
ogni straniero impiegato".
2. All'articolo 235 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dieci anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'espulsione è altresì ordinata dal giudice quando lo
straniero non ha fissa dimora".
Art. 6.
(Immigrati senza fissa dimora).
1. Gli immigrati extracomunitari senza residenza o fissa
dimora sono espulsi dal territorio della Repubblica.
Art. 7.
(Controllo delle frontiere e del territorio contro
l'immigrazione clandestina).
1. Al fine di rafforzare la salvaguardia dei confini della
Repubblica e garantire la convivenza democratica ed il
rispetto della legalità nel territorio, in particolare
riguardo al fenomeno dell'immigrazione, il
Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e
criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo
recante norme su:
a) le modalità operative con cui le Forze armate
devono permanentemente presidiare i confini e le coste a
rischio di immigrazione clandestina;
b) la riorganizzazione funzionale delle Forze di
polizia e dell'Arma dei carabinieri in modo da consentire che
almeno il 70 per cento del totale dei rispettivi organici sia
utilizzato direttamente con compiti operativi sul
territorio;
c) l'istituzione di una banca dati telematica
centrale per la raccolta e la catalogazione delle impronte
digitali, nonché di un archivio contenente fotografie ed
informazioni su cittadini comunitari ed extracomunitari con
precedenti penali; la banca dati telematica deve essere
collegata con tutte le sedi delle Forze dell'ordine.
Art. 8.
(Violazione di domicilio a scopo
di impossessamento).
1. Dopo l'articolo 614 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 614-bis. (Violazione di domicilio a scopo
di impossessamento di cose altrui).- Chiunque, al fine di
impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, illegittimamente si introduce o si trattiene in
un'abitazione o in altro luogo di privata dimora o nelle
pertinenze di essi, è punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della
multa da tre a dieci milioni di lire se ricorre una o più
delle circostanze previste dagli articoli 61, numero 5), e
625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5). Le circostanze
attenuanti concorrenti con quelle citate dal presente comma
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, la pena è
aumentata se l'impossessamento si verifica.
Non è punibile chi ha causato lesioni per impedire il
reato o il protrarsi degli effetti".
2. Al primo comma dell'articolo 615 del codice penale, le
parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "nell'articolo 614".
3. Il secondo comma dell'articolo 626 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano se
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2), 3) e
4) del primo comma dell'articolo 625".
4. Al primo comma dell'articolo 628 del codice penale,
dopo la parola: "minaccia" sono inserite le seguenti: "ovvero
sottraendola alla persona,".
Art. 9.
(Poteri dei comuni).
1. Gli enti locali possono organizzare e gestire,
singolarmente o in forma associata, attività volte a garantire
l'incolumità di persone o beni nonché la tutela della
sicurezza nei territori di loro competenza. A tale fine sono
individuati in via prioritaria i seguenti interventi:
a) prevenzione dei fenomeni di delinquenza e
micro-criminalità in generale, aggravatisi anche in
conseguenza dell'afflusso indiscriminato di elementi di
provenienza extra comunitaria;
b) tutela e presidio del territorio.
2. Il sindaco, quando le circostanze lo impongono e per il
raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, oltre che della
polizia municipale può avvalersi di istituti di vigilanza
privata e dei volontari civici di cui al comma 4.
3. Le amministrazioni comunali possono convenzionarsi con
istituti di vigilanza privata. Durante l'espletamento dei
compiti e delle funzioni di cui al comma 1, gli appartenenti
agli istituti di vigilanza sono considerati a tutti gli
effetti di legge pubblici ufficiali ed agiscono quali organi
delle Forze di polizia municipale. In caso di calamità essi
possono essere chiamati a far parte dei comitati locali per la
protezione civile. E' fatto obbligo a tutti gli istituti di
vigilanza privata che si convenzionano con le pubbliche
amministrazioni, di riqualificare il personale dipendente,
operativo, mediante corsi periodici di formazione. Al termine
dei corsi per ogni partecipante sono redatte note di
valutazione, con punteggio e rilascio di attestato di
partecipazione.
4. Gli statuti comunali possono prevedere l'istituzione
del corpo comunale dei volontari civici. Ad esso possono
aderire i cittadini residenti e maggiorenni che non abbiano
riportato condanne penali e che non siano sottoposti ad
indagini penali. Ulteriori restrizioni in ordine al numero,
alle caratteristiche fisiche, nonché le modalità stesse di
adesione e di decadenza dal corpo sono disciplinate con
apposito regolamento comunale. Gli aspiranti partecipano a
corsi obbligatori di formazione ed addestramento superati i
quali divengono volontari effettivi.
5. Il sindaco può avvalersi dei volontari di cui al comma
4 ogni qual volta lo ritenga necessario, nei limiti, nei tempi
e nei modi fissati con apposita ordinanza. I volontari,
durante lo svolgimento delle funzioni loro assegnate, sono
considerati parte integrante del corpo di polizia
municipale.
Art. 10.
(Modalità per l'espletamento
del servizio di leva).
1. Fino alla data della sospensione del servizio
obbligatorio militare di leva, i cittadini chiamati alle armi
e risultati idonei a compiere il servizio militare possono
optare, previa semplice richiesta scritta al proprio comune,
per prestare servizio presso il corpo di polizia
municipale.
2. In mancanza di posti di polizia municipale, i soggetti
di cui al comma 1, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del
servizio militare, possono altresì prestare servizio presso i
corpi di volontari civici di cui al comma 4 dell'articolo
9.
3. Il Ministro della difesa adotta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un apposito
regolamento recante norme per l'attuazione del presente
articolo.
4. Il Ministero della difesa corrisponde ai soggetti di
cui ai commi 1 e 2 una retribuzione pari a quella stabilita
per i militari di leva, per il periodo di tempo previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di ferma obbligatoria.
5. Chiunque presenti le richieste previste dal presente
articolo, perde il diritto all'obiezione di coscienza di cui
alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive
modificazioni.
Art. 11.
(Gestione congiunta di competenze).
1. I comuni, nei modi previsti dalla normativa vigente in
materia di autonomie locali, possono costituire un
coordinamento di appositi servizi di sicurezza posti alle
dipendenze dei sindaci o dei locali rappresentanti degli
organismi associativi, composti dai responsabili dei corpi di
polizia locale e dagli ufficiali di pubblica sicurezza
competenti per territorio. Nell'esercizio di tali attribuzioni
i sindaci e i legali rappresentati degli organismi associativi
possono coordinarsi con gli orientamenti e con le indicazioni
emanati dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica.
2. I commi secondo e terzo dell'articolo 20 della legge 1^
aprile 1981, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:
"Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal
questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, dai sindaci dei comuni
con più di ventimila abitanti e da un rappresentante dei
restanti sindaci della provincia, nonché dal presidente della
provincia stessa.
Il comitato si riunisce almeno una volta ogni due
mesi".
3. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.
65, e successive modificazioni, dopo le parole: "portare,
senza licenza," sono inserite le seguenti: "gli sfollagente
e".
4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "e del
corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti:
", del corpo forestale dello Stato e dei corpi o servizi della
polizia municipale e locale";
b) al comma 2, lettera b), le parole: "le
guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio"
sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia
municipale e locale".
Art. 12.
(Porto d'armi).
1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Chiunque abbia subìto e regolarmente denunciato
all'autorità di pubblica sicurezza atti di violenza sulla sua
persona o sul suo patrimonio o sulla sua attività, ha diritto
ad ottenere entro il termine massimo di un mese ed a seguito
di apposita domanda al questore, corredata dagli atti e dati
di cui all'articolo 62 del regolamento di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, il porto d'armi".
2. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile
1975, n. 110, dopo le parole: "Salve le autorizzazioni
previste dal terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto".
3. Al fine di consentire un corretto utilizzo delle armi a
scopo di difesa, il Governo è delegato ad emanare, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, un
decreto legislativo recante norme per facilitare l'ottenimento
del porto d'armi e per incentivare l'accesso ai poligoni di
tiro da parte dei cittadini.
Art. 13.
(Disposizioni in materia di prostituzione).
1. La prostituzione esercitata in luogo pubblico è
vietata.
2. Chiunque è colto nell'atto di esercitare la
prostituzione secondo le modalità di cui al comma 1 è punito
con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 8 milioni e, in caso di
recidiva, con l'arresto da quindici giorni a due mesi. Se il
responsabile è un cittadino extracomunitario questi è
immediatamente espulso dal territorio dello Stato.
3. L'esercizio della prostituzione in luogo privato è
punito qualora il soggetto non osservi le disposizioni di cui
all'articolo 14.
Art. 14.
(Regolamentazione della prostituzione).
1. Presso l'azienda sanitaria locale (ASL) è istituito un
registro a cui devono iscriversi i soggetti che esercitano
attività di prostituzione. L'iscrizione al registro consente
l'esercizio di tale attività, all'interno del territorio di
competenza dell'ASL, solo in luoghi privati, anche in forma
associata purché autogestita.
2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i
soggetti che hanno compiuto la maggiore età e che risultano
residenti nel territorio della Repubblica. Per l'iscrizione è
necessario ottenere l'apposito attestato di buona salute
rilasciato dall'ASL competente previo controllo effettuato ai
sensi del comma 4.
3. L'attestato di cui al comma 2 deve essere affisso
all'interno del luogo di attività e deve essere visibile dal
cliente o dalle autorità a testimonianza della regolarità
dell'attività stessa.
4. Ogni due mesi è fatto obbligo agli iscritti al registro
di cui al comma 1 di sottoporsi a controllo sanitario presso
l'ASL competente, al fine dell'accertamento di malattie
infettive di qualunque natura.
5. L'ASL è obbligata a notificare alla persona interessata
la sospensione dell'attestato di cui al comma 2 e a ritirarlo;
la persona interessata, decorso il periodo di sospensione,
previ ulteriori esami sanitari, può riscriversi al registro di
cui al comma 1. L'ASL ha l'obbligo di comunicare alla polizia
territorialmente competente ogni rilascio effettuato.
6. Chiunque è colto ad esercitare la prostituzione senza
l'attestato recante la data della avvenuta visita medica di
cui al comma 4 è sottoposto alle sanzioni previste per
l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico di cui
all'articolo 13, comma 2. Ai cittadini extracomunitari si
applica, altresì, l'espulsione immediata.
7. I soggetti iscritti al registro di cui al comma 1 sono
tenuti al pagamento delle imposte sul reddito derivante dallo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 13 ed al
presente articolo. Le autorità sanitarie e quelle di pubblica
sicurezza segnalano agli uffici tributari competenti
l'esercizio delle attività accertate svolte anche da soggetti
non iscritti al registro.
8. L'assessore regionale alla sanità, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede con
apposito regolamento a stabilire le modalità per l'iscrizione
al registro di cui al comma 1 e per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari di cui al comma 4.
Art. 15.
(Norme penali inerenti la prostituzione).
1. Chiunque induce, con violenza fisica o psichica, una
persona alla prostituzione è punito con la reclusione da
cinque a otto anni.
2. La pena di cui al comma 1 è raddoppiata:
a) se il fatto è commesso ai danni di persona
minore degli anni diciotto o di persona in stato di infermità
psichica, naturale o provocata;
b) se il colpevole svolge un'attività in
associazioni od organizzazioni criminali ovvero in qualsiasi
forma o con qualsiasi mezzo agevola o favorisce l'azione o gli
scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
c) se il colpevole è un ascendente, il coniuge, il
fratello o la sorella della vittima;
d) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ai danni di persone
aventi rapporti di lavoro, di servizio, di affidamento o di
cura con la vittima.
3. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni, è abrogata.
Art. 16.
(Privatizzazione del sistema carcerario).
1. Al fine di modernizzare e rendere più funzionale il
sistema carcerario, il Governo è delegato ad emanare, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi previsti, uno o
più decreti legislativi recanti norme per il totale
affidamento ad aziende private, o a consorzi di aziende, della
gestione degli istituti di pena previo espletamento di
apposite gare di evidenza pubblica. Le concessioni non possono
avere una durata superiore a sette anni e possono prevedere
anche la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili.
Art. 17.
(Norme sui minori).
1. Alle famiglie di minori dediti alla delinquenza sono
sospesi tutti i benefìci, le assegnazioni e le agevolazioni
economici erogati da enti pubblici. A tale fine il tribunale
per i minorenni comunica al comune di residenza ed agli enti
pubblici erogatori copia della sentenza.
2. Al primo comma dell'articolo 2 del codice civile, le
parole: "del diciottesimo anno" sono sostituite dalle
seguenti: "del sedicesimo anno".
Art. 18.
(Detrazioni fiscali).
1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo la lettera i-quater) sono
aggiunte le seguenti:
"i-quinquies) le spese sostenute per
l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di antifurti,
sistemi blindati di sicurezza, inferriate, nonché per le
connessioni a centri di sorveglianza o per la vigilanza
privata;
"i-sexies) le spese sostenute per l'acquisto,
l'addestramento ed il mantenimento di un animale da
guardia".