XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1624




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e composizione
della Commissione).

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti esistenti tra enti e fondazioni di diritto privato e l'Arma dei carabinieri, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tenendo conto della necessità di assicurare una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi politici riconosciuti nei due rami del Parlamento.


Art. 2.

(Compiti e durata della Commissione).

        1. Compito della Commissione è quello di investigare sulla natura degli enti e delle fondazioni di diritto privato che hanno operato all'interno dell'Arma dei carabinieri, sulla tipologia delle loro attività, sui rapporti da essi intrattenuti a qualsiasi titolo con i vertici della tecnostruttura amministrativa ed operativa dell'Arma dei carabinieri, sugli eventuali benefìci di cui tali enti e fondazioni avrebbero indebitamente goduto in ragione di decisioni assunte dai comandi dell'Arma o dai servizi da questi dipendenti nonché sull'utilizzo che dei fondi acquisiti in tale modo è stato fatto fino al 31 dicembre 1999.
        2. La Commissione resta in carica un anno dall'avvenuta istituzione ed opera con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        3. Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige una relazione al Parlamento e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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