XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1624
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e composizione
della Commissione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sui rapporti esistenti tra enti e fondazioni di diritto
privato e l'Arma dei carabinieri, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati, nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, tenendo conto
della necessità di assicurare una rappresentanza proporzionale
alla consistenza dei gruppi politici riconosciuti nei due rami
del Parlamento.
Art. 2.
(Compiti e durata della Commissione).
1. Compito della Commissione è quello di investigare sulla
natura degli enti e delle fondazioni di diritto privato che
hanno operato all'interno dell'Arma dei carabinieri, sulla
tipologia delle loro attività, sui rapporti da essi
intrattenuti a qualsiasi titolo con i vertici della
tecnostruttura amministrativa ed operativa dell'Arma dei
carabinieri, sugli eventuali benefìci di cui tali enti e
fondazioni avrebbero indebitamente goduto in ragione di
decisioni assunte dai comandi dell'Arma o dai servizi da
questi dipendenti nonché sull'utilizzo che dei fondi acquisiti
in tale modo è stato fatto fino al 31 dicembre 1999.
2. La Commissione resta in carica un anno dall'avvenuta
istituzione ed opera con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
3. Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige una
relazione al Parlamento e trasmette i risultati del suo
operato alla magistratura ordinaria.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.