XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1621
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modalità di rilascio del certificato
di assicurazione).
1. Il rilascio del certificato di assicurazione di cui
all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, da parte
delle imprese autorizzate ai sensi delle norme vigenti ad
esercitare la responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli verso i terzi, è subordinato alla
presentazione, da parte del proprietario del veicolo, di
apposita documentazione che attesti l'avvenuta revisione
periodica del veicolo o l'avvenuta prenotazione presso le
strutture autorizzate ad effettuare la revisione stessa.
2. Qualora il certificato di assicurazione di cui al comma
1 sia rilasciato in difformità con quanto previsto dal
medesimo comma, l'assicuratore è responsabile, in solido con
l'assicurato, delle sanzioni pecuniarie eventualmente
comminate ai sensi della legislazione vigente.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.