XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1618
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Abolizione dell'obbligo di comunicazione politica per le
emittenti radiotelevisive locali).
1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a
tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso
all'informazione e alla comunicazione politica. Le
disposizioni della presente legge non si applicano alle
emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito
locale";
b) all'articolo 3:
1) il comma 5 è abrogato;
2) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;
c) all'articolo 4:
1) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
2) al comma 8, le parole: "e locali" sono
soppresse;
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "e locali"
sono soppresse.
Art. 2.
(Misure a sostegno delle emittenti
radiofoniche locali).
1. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, le emittenti
radiotelevisive locali titolari di concessione che, nell'anno
precedente a quello al quale si riferisce il bando di concorso
di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro
delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, siano state
ammesse, con provvedimento adottato ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 680, e successive modificazioni, alle provvidenze di
cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e
all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
2. All'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Fino all'adozione del piano di assegnazione
delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica
analogica, a favore delle emittenti radiofoniche locali
legittimamente operanti è riconosciuto un contributo non
superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da
idonea documentazione".
Art. 3.
(Modifiche di condizioni per la prosecuzione della
radiodiffusione televisiva e sonora in ambito locale).
1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "dai
commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"
sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 4, 6, 8 e 9
dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni";
b) al comma 2-bis, alinea, le parole: "30
settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre
2002";
c) al comma 2-bis, lettera a), le
parole: "che impieghi almeno due dipendenti in regola con le
vigenti disposizioni in materia previdenziale" sono
soppresse.