XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1618




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Abolizione dell'obbligo di comunicazione politica per le
emittenti radiotelevisive locali).

        1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale";

                b) all'articolo 3:

                1) il comma 5 è abrogato;

                2) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

                c) all'articolo 4:

                1) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

                2) al comma 8, le parole: "e locali" sono soppresse;

                d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "e locali" sono soppresse.


Art. 2.

(Misure a sostegno delle emittenti
radiofoniche locali).

        1. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le emittenti radiotelevisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di concorso di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, siano state ammesse, con provvedimento adottato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e successive modificazioni, alle provvidenze di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
        2. All'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Fino all'adozione del piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, a favore delle emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione".


Art. 3.

(Modifiche di condizioni per la prosecuzione della
radiodiffusione televisiva e sonora in ambito locale).

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
                b) al comma 2-bis, alinea, le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre 2002";

                c) al comma 2-bis, lettera a), le parole: "che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale" sono soppresse.



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