XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1615




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice la proroga del termine previsto dall'articolo 405, indicando analiticamente quali ulteriori atti di indagine, disciplinati nel titolo V del libro V, o quali ulteriori mezzi di ricerca della prova, disciplinati nel titolo III del libro III, devono essere compiuti per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. La richiesta contiene altresì l'indicazione della notizia di reato con l'indicazione del tempo e del luogo del commesso reato, e l'esposizione dei motivi che hanno impedito di compiere l'attività di indagine per la quale è richiesta la proroga".

        2. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale sono abrogati.
        3. Al comma 3 dell'articolo 406 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il giudice non provveda entro il termine prescritto, la richiesta di proroga si intende respinta e il pubblico ministero, nei successivi dieci giorni, deve formulare la richiesta a norma dell'articolo 405".
        4. Al comma 4 dell'articolo 406 del codice di procedura penale, la parola: "senza" è sostituita dalla seguente: "con".


Art. 2.

        1. La rubrica dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "Inutilizzabilità degli atti".
        2. I commi 1 e 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale sono abrogati.


Art. 3.

        1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: "dal 1^ agosto al 15 settembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1^ agosto al 31 agosto di ciascun anno".



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