XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1615
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 406 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può
richiedere al giudice la proroga del termine previsto
dall'articolo 405, indicando analiticamente quali ulteriori
atti di indagine, disciplinati nel titolo V del libro V, o
quali ulteriori mezzi di ricerca della prova, disciplinati nel
titolo III del libro III, devono essere compiuti per le
determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. La
richiesta contiene altresì l'indicazione della notizia di
reato con l'indicazione del tempo e del luogo del commesso
reato, e l'esposizione dei motivi che hanno impedito di
compiere l'attività di indagine per la quale è richiesta la
proroga".
2. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 406 del codice di
procedura penale sono abrogati.
3. Al comma 3 dell'articolo 406 del codice di procedura
penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il
giudice non provveda entro il termine prescritto, la richiesta
di proroga si intende respinta e il pubblico ministero, nei
successivi dieci giorni, deve formulare la richiesta a norma
dell'articolo 405".
4. Al comma 4 dell'articolo 406 del codice di procedura
penale, la parola: "senza" è sostituita dalla seguente:
"con".
Art. 2.
1. La rubrica dell'articolo 407 del codice di procedura
penale è sostituita dalla seguente: "Inutilizzabilità degli
atti".
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 407 del codice di procedura
penale sono abrogati.
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742, le parole: "dal 1^ agosto al 15 settembre di
ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1^ agosto
al 31 agosto di ciascun anno".