XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1603




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 88 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773).

        1. All'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "1-bis. L'autorizzazione per la raccolta, la prenotazione e il pagamento di scommesse organizzate e gestite da società straniere munite di licenza nel Paese di appartenenza da almeno tre anni, può essere rilasciata dall'autorità comunale ai sensi dell'articolo 86 del presente testo unico, anche con la procedura di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        1-ter. Fermi restando i poteri di controllo attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle comunicazioni, i titolari dei centri di cui al comma 1-bis sono tenuti al pagamento di una tassa pari all'1 per cento del volume delle prenotazioni trasmesse, da versare entro il giorno 15 del mese successivo".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 4 della legge
13 dicembre 1989, n. 401).

        1. All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "4-quater. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 86 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia attività, anche organizzata, di raccolta, prenotazione, trasmissione e pagamento di scommesse di qualsiasi genere in collegamento con società straniere, munite di licenza nel Paese di appartenenza da almeno tre anni".



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