XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1603
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 88 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773).
1. All'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"1-bis. L'autorizzazione per la raccolta, la
prenotazione e il pagamento di scommesse organizzate e gestite
da società straniere munite di licenza nel Paese di
appartenenza da almeno tre anni, può essere rilasciata
dall'autorità comunale ai sensi dell'articolo 86 del presente
testo unico, anche con la procedura di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
1-ter. Fermi restando i poteri di controllo
attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero delle comunicazioni, i titolari dei centri di cui al
comma 1-bis sono tenuti al pagamento di una tassa pari
all'1 per cento del volume delle prenotazioni trasmesse, da
versare entro il giorno 15 del mese successivo".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 4 della legge
13 dicembre 1989, n. 401).
1. All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"4-quater. Le sanzioni di cui al presente articolo
sono applicate a chiunque, privo di autorizzazione rilasciata
ai sensi dell'articolo 86 del citato testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, svolga in Italia attività, anche organizzata,
di raccolta, prenotazione, trasmissione e pagamento di
scommesse di qualsiasi genere in collegamento con società
straniere, munite di licenza nel Paese di appartenenza da
almeno tre anni".