XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1595




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della Commissione).

        1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di legalità nell'uso dei diversi poteri dello Stato in relazione alle garanzie e ai diritti costituzionali dei cittadini, di seguito denominata "Commissione" con il compito di:

                a) verificare l'attuazione degli indirizzi del Parlamento e l'esatta osservanza del principio costituzionale della separazione tra i poteri dello Stato;

                b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per garantire il rispetto dei diritti soggettivi e politici dei cittadini;

                c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche di eventuali straripamenti di potere che possono mettere in pericolo i princìpi della democrazia e l'unità della Nazione;

                d) verificare l'adeguamento della legislazione italiana alle normative in materia di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

        2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione può organizzare i lavori attraverso uno o più comitati.
        3. La Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione illustrativa dell'attività svolta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
        3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.
        4. L'ufficio di presidenza della Commissione è composto oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari ed è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.
        5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
        6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le elezioni suppletive.


Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

        1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso in relazione a fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.
        3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
          4. Gli agenti e gli ufficiali di Polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.


Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

        1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
        2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.
        3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto).

        1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e di documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.


Art. 6.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di esperti, studiosi, agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
        5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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