XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1595
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sulla condizione di legalità
nell'uso dei diversi poteri dello Stato in relazione alle
garanzie e ai diritti costituzionali dei cittadini, di seguito
denominata "Commissione" con il compito di:
a) verificare l'attuazione degli indirizzi del
Parlamento e l'esatta osservanza del principio costituzionale
della separazione tra i poteri dello Stato;
b) accertare la congruità della normativa vigente
e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le
proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute
opportune per garantire il rispetto dei diritti soggettivi e
politici dei cittadini;
c) accertare e valutare la natura e le
caratteristiche di eventuali straripamenti di potere che
possono mettere in pericolo i princìpi della democrazia e
l'unità della Nazione;
d) verificare l'adeguamento della legislazione
italiana alle normative in materia di tutela dei diritti
fondamentali dell'uomo.
2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria. La Commissione può organizzare i lavori
attraverso uno o più comitati.
3. La Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno,
trasmette alle Camere una relazione illustrativa dell'attività
svolta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. Il presidente della Commissione è scelto di comune
accordo dai Presidenti delle Camere al di fuori dei componenti
della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro
ramo del Parlamento.
4. L'ufficio di presidenza della Commissione è composto
oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari ed è eletto dai componenti della Commissione a
scrutinio segreto.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente della Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di
parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si
applicano le norme in vigore. In nessun caso in relazione a
fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali
similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine
costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di Polizia giudiziaria non
sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi
ad indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità
giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non
poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.
Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria
provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati
al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti
commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla
presente legge.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 5.
(Segreto).
1. I componenti della Commissione, il personale addetto
alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta
oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di
servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda
gli atti e di documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in
parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di esperti,
studiosi, agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria e di
tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà carico del bilancio interno della Camera
dei deputati.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.