XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1591
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In ogni cimitero è istituito un cippo o sacrario
cimiteriale destinato alla conservazione dei resti delle
vittime civili di guerra che allo scadere temporale della
concessione del loculo ove sono depositate le salme non siano
reclamati dai parenti o dagli aventi diritto.
Art. 2.
1. L'amministrazione comunale, nell'ambito del cimitero
situato nel territorio di sua competenza, individua l'area
destinata alla costruzione del manufatto di cui all'articolo 1
e mette a disposizione i fondi necessari.
2. Al fine di cui al comma 1, i comuni possono usufruire
dei contributi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia.