XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1591




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In ogni cimitero è istituito un cippo o sacrario cimiteriale destinato alla conservazione dei resti delle vittime civili di guerra che allo scadere temporale della concessione del loculo ove sono depositate le salme non siano reclamati dai parenti o dagli aventi diritto.


Art. 2.

        1. L'amministrazione comunale, nell'ambito del cimitero situato nel territorio di sua competenza, individua l'area destinata alla costruzione del manufatto di cui all'articolo 1 e mette a disposizione i fondi necessari.
        2. Al fine di cui al comma 1, i comuni possono usufruire dei contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.



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