XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1583-C
TESTO
approvato, in prima deliberazione,
dalla Camera dei Deputati
e dal Senato della Repubblica
Art. 1.
1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, č
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale fine la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunitā tra donne e uomini".