XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1571




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In attesa del riequilibrio modale tra le diverse modalità di trasporto e ai fini del miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza stradale, la presente legge detta norme finalizzate a favorire lo svolgimento dei trasporti di merci su strada durante le ore notturne.


Art. 2.

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, anche aventi sede principale in un altro Stato dell'Unione europea, le quali per il trasporto delle merci stesse utilizzano percorsi autostradali effettuati con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6, sono concesse le seguenti agevolazioni:

            a) la riduzione pari al 50 per cento dei pedaggi autostradali;

            b) la riduzione pari al 40 per cento della spesa relativa al gasolio per autotrazione.

        2. La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 è apportata per i percorsi autostradali per i quali è previsto il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione ed è applicata direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate alle imprese di cui al comma 1.
        3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eroga alle società concessionarie di cui al comma 2 rimborsi di entità corrispondente ai minori introiti derivanti dalla riduzione di cui alla lettera a) del comma 1. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. La riduzione di cui alla lettera b) del comma 1 si applica, all'atto dell'acquisto del carburante, alla spesa effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, risultante da apposita documentazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso ai gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
        5. Le riduzioni di cui al comma 1, nella misura pari al 10 per cento, sono a carico del bilancio della regione o delle regioni sul cui territorio insiste il percorso autostradale.


Art. 3.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dal 1^ gennaio 2002.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, pari a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede quanto a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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