XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1571
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In attesa del riequilibrio modale tra le diverse
modalità di trasporto e ai fini del miglioramento delle
condizioni ambientali e della sicurezza stradale, la presente
legge detta norme finalizzate a favorire lo svolgimento dei
trasporti di merci su strada durante le ore notturne.
Art. 2.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese
iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, anche aventi sede principale in un
altro Stato dell'Unione europea, le quali per il trasporto
delle merci stesse utilizzano percorsi autostradali effettuati
con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6,
sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) la riduzione pari al 50 per cento dei pedaggi
autostradali;
b) la riduzione pari al 40 per cento della spesa
relativa al gasolio per autotrazione.
2. La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 è
apportata per i percorsi autostradali per i quali è previsto
il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita
mediante fatturazione ed è applicata direttamente dalla
società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle
fatture intestate alle imprese di cui al comma 1.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eroga
alle società concessionarie di cui al comma 2 rimborsi di
entità corrispondente ai minori introiti derivanti dalla
riduzione di cui alla lettera a) del comma 1. I criteri
e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La riduzione di cui alla lettera b) del comma 1
si applica, all'atto dell'acquisto del carburante, alla spesa
effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, risultante da apposita documentazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso ai
gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
5. Le riduzioni di cui al comma 1, nella misura pari al 10
per cento, sono a carico del bilancio della regione o delle
regioni sul cui territorio insiste il percorso
autostradale.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano
per un periodo di tre anni a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo
2, pari a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede quanto a lire 400 miliardi per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e quanto a lire 600 miliardi per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" della stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.