XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1565
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge:
a) per "risoluzione" si intende la risoluzione n.
955/1994, integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, adottata
dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre
1994 ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso
esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;
b) per "Tribunale internazionale" si intende il
Tribunale internazionale istituito dalla risoluzione per
giudicare i responsabili di crimini di genocidio ed altre
gravi violazioni del diritto umanitario internazionale
commesse nei territori del Ruanda e Stati vicini dal 1^
gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;
c) per "statuto" si intende lo statuto del
Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza
con la risoluzione.
Art. 2.
(Obbligo di cooperazione).
1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale
internazionale conformemente alle disposizioni della
risoluzione, dello statuto e della presente legge.
2. L'autorità competente a ricevere le richieste di
cooperazione del Tribunale internazionale previste dalla
presente legge e a dare seguito ad esse è il Ministro della
giustizia.
Art. 3.
(Trasferimento dei procedimenti penali).
1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma
dell'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento
del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorità
giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può
ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione
prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano
le seguenti condizioni:
a) se il Tribunale internazionale procede per il
medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;
b) se il fatto rientra nella giurisdizione
territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi
dell'articolo 7 dello statuto.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del
codice di procedura penale: tuttavia, il ricorso per
cassazione ha effetto sospensivo.
3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della
giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della
prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La
prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il
procedimento a norma dell'articolo 4.
Art. 4.
(Riapertura del procedimento nazionale).
1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria
italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:
a) se il procuratore del Tribunale internazionale
decide, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, di non
formulare l'atto di accusa;
b) se il giudice del Tribunale internazionale
decide, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, di non
confermare l'atto di accusa;
c) se il Tribunale internazionale dichiara la
propria incompetenza.
2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1,
il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto
motivato la riapertura delle indagini su richiesta del
pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini
iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata
l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero
il presidente del tribunale provvede alla rinnovazione
dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è
stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del
Tribunale internazionale.
Art. 5.
(Divieto di nuovo giudizio).
1. Una persona che è stata giudicata con sentenza
definitiva del Tribunale internazionale non può essere di
nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio
nazionale per il medesimo fatto.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento
penale, il giudice in ogni stato e grado del processo
pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 6.
(Comunicazioni e trasmissioni di atti).
1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al
Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto
dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle
notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la
giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La
comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei
fatti.
2. Qualora il Tribunale internazionale ne faccia domanda,
al fine di valutare se richiedere il trasferimento del
procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una
sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non
sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico
ministero consente la pubblicazione a norma dell'articolo 329,
comma 2, del codice di procedura penale.
Art. 7.
(Riconoscimento della sentenza
del tribunale internazionale).
1. Qualora, sulla base della dichiarazione di
disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 26 dello
statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato
come luogo di espiazione della pena, il Ministro della
giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del
Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al
procuratore generale presso la corte di appello di Roma la
richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con
gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale
promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di
appello.
2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere
riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma
dello statuto e delle altre disposizioni che regolano
l'attività del Tribunale internazionale;
b) il fatto per il quale è stata pronunciata la
sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
c) per lo stesso fatto e nei confronti della
stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza
irrevocabile.
3. La corte di appello di Roma delibera con sentenza in
ordine al riconoscimento, osservate le forme previste
dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica
l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.
4. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il
riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita
nello Stato. A tale fine converte la pena detentiva stabilita
dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In
ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni
trenta di reclusione.
Art. 8.
(Esecuzione della pena).
1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita
secondo la legge italiana.
2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai
sensi dell'articolo 26 dello statuto è esercitato sulla base
di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia.
Art. 9.
(Provvedimenti relativi alla grazia).
1. Nel caso previsto dall'articolo 8 il Ministro della
giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della
grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale
per la decisione ai sensi dell'articolo 27 dello statuto,
trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.
Art. 10.
(Cooperazione giudiziaria).
1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste
formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo
28 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al
procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo
quanto previsto dal comma 6.
2. Qualora la richiesta abbia per oggetto una attività di
indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale
chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla
richiesta.
3. La Corte di appello dà esecuzione alla richiesta con
decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del
luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le
norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle
forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che
non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico
dello Stato.
5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda,
l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del
luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i
giudici del tribunale che lo richiedono sono ammessi a
presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre
domande e suggerire modalità esecutive.
6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal
Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono
essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è
disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del
testimone, del perito o del consulente tecnico i quali,
sebbene citati, non siano comparsi. Le spese
dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.
Art. 11.
(Consegna di imputato).
1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1,
ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale
internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti,
presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello.
La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di
appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data
comunicazione alle parti con l'avviso della data
dell'udienza.
2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme
dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con
sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere
proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.
3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale
dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo
se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale
un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b) non vi è identità fisica tra la persona
richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;
c) il fatto in relazione al quale la consegna è
richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e
territoriale del Tribunale internazionale;
d) il fatto per il quale la consegna è richiesta
non è previsto come reato dalla legge italiana;
e) per lo stesso fatto e nei confronti della
stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza
irrevocabile.
4. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla
richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto
comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione
della sentenza della corte di appello o del deposito della
sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato
nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi con il Tribunale
internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della
consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di
procedura penale.
Art. 12.
(Applicazione di misura cautelare
ai fini della consegna).
1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma
dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello
l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il
Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere
della persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera
d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il
procuratore generale richiede alla corte di appello
l'applicazione esclusivamente di tale misura.
2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura
richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il
procuratore generale non ha espressamente richiesto di
provvedere esclusivamente in ordine alla misura
indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura
penale.
3. Il presidente della corte di appello, al più presto e
comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura,
provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie
l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel
verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al
procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro della
giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di
procedura penale.
4. La misura della custodia in carcere può essere
sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.
5. Le misure cautelari sono revocate:
a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero nel
caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a
norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la
richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza
che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di
consegna;
b) se la corte di appello abbia pronunciato
sentenza contraria alla consegna;
c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza
dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il
Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è
disposta la consegna;
d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno
fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale
internazionale, senza che questa sia avvenuta.
Art. 13.
(Applicazione provvisoria
di misura cautelare).
1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda,
l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere
disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di
consegna sia pervenuta, se:
a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che
nei confronti della persona è stato emesso provvedimento
restrittivo della libertà personale e che intende presentare
richiesta di consegna;
b) il Tribunale internazionale ha fornito la
descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli
elementi sufficienti per l'esatta identificazione della
persona.
2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le
disposizioni dell'articolo 12.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al
Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura
cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla
comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte
del Tribunale internazionale.
Art. 14.
(Arresto da parte della polizia giudiziaria).
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può
procedere all'arresto della persona nei confronti della quale
il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di
applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono
le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa
provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti al reato.
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa
immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e
comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a
disposizione del presidente della corte di appello del
distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la
trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato,
il presidente della corte di appello, di cui al comma 2, entro
quarantotto ore dal ricevimento del verbale, lo convalida con
ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare
coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi
senza ritardo alla corte di appello di Roma.
4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto
se la corte di appello di
Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a
norma dell'articolo 13.
5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma
informa senza ritardo il Ministro della giustizia.
6. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al
Tribunale internazionale l'applicazione della misura
coercitiva. Essa è revocata se entro venti giorni dalla
comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte
del Tribunale internazionale.
Art. 15.
(Ruolo delle organizzazioni
non governative).
1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle
organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con
il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento
alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle
attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione
di informazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dello
statuto.
2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti
penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a
fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale
internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno
facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di
prova.
Art. 16.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.